Modificata la disciplina in materia di servizio idrico integrato – articolo 8 sexies Legge 27 febbraio 2009, n. 13, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208

20.03.2009

Con l’intervento normativo segnalato, vengono definite le modalità per l’attuazione della  sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, con la quale stata era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, c. 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario che in quello modificato dall’art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
Nella medesima pronuncia, la Corte aveva, inoltre, dichiarato, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche l’illegittimità costituzionale dell’art. 155, c. 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
In tema di restituzione delle tariffe non dovute, il comma 2 dell’articolo 8 sexies, prevede che i  «gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all’esercizio del servizio di depurazione».
Il medesimo comma 2 dispone, altresì, che «dall’importo da restituire» vanno dedotti «gli oneri derivanti dalle attività  di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate». In riferimento a questi ultimi, infatti, il comma 1 afferma espressamente che «gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d’ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall’utente. Detta componente e’ pertanto dovuta al gestore dall’utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall’avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati».
L’importo da restituire è individuato, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto 208/2008, o dalle Autorità d’Ambito, ovvero, nel caso in cui siano gli Enti locali «a gestire in via diretta» i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, dagli stessi Enti locali che, in tale caso, provvedono anche alla relativa restituzione.
I criteri e parametri per la restituzione della quota di tariffa non dovuta dovranno essere stabiliti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 208/2008, dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche, coerentemente con le previsioni contenute nel DM Ministro dei lavori pubblici, 1.08.1996 «tenute presenti le particolari condizioni dei soggetti non allacciati che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi e l’eventuale impatto ambientale di quanto previsto dal comma 2».
Con i medesimi decreti andranno definite anche «le informazioni minime che devono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l’adeguamento e l’attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d’ambito, nonché al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicità, ivi inclusa l’indicazione all’interno della bolletta».
Il controllo ed il monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi informativi da parte del gestore è attribuita al Comitato di vigilanza sulle risorse idriche che, in caso di inadempienze, applica le disposizioni di cui all’articolo 152, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il testo della Legge 27 febbraio 2009, n. 13 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009, può essere consultato sul sito del Parlamento al seguente indirizzo: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09013l.htm#decreto
a cura di Luigi Alla