Non è possibile determinare a priori una categoria di servizi pubblici a rilevanza economica ai fini dell’applicazione dell’art. 23 bis del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, adunanza del 17 marzo 2009.

17.03.2009

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, risponde alla richiesta di chiarimento in merito all’ambito di applicazione dell’articolo 23bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo all’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire da un lato la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, dall’altro di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni. Più precisamente si chiede per quali servizi pubblici locali operi l’applicazione del suddetto articolo. Dopo aver chiarito la distinzione tra servizi pubblici locali a rilevanza economica e non, la Corte afferma che l’articolo 23bis in questione si applica ai servizi pubblici locali a rilevanza economica. Tuttavia, continua la Corte, non è possibile individuare a priori, in maniera definita e statica, una categoria di servizi pubblici a rilevanza economica, che va, invece, effettuata di volta in volta, con riferimento al singolo servizio da espletare.

a cura di Laura De Vito