I Presidenti delle Camere possono modificare la composizione della Commissione bicamerale sulla RAI in caso di espulsione da un gruppo del suo Presidente?

09.03.2009

Nella seduta della Giunta regolamento della Camera del 21 gennaio 2009 e in quella del Senato del 22 gennaio 2009 si sono affrontati i problemi derivanti dall’alterazione dei criteri di rappresentanza/proporzionalità (previsti dalla legge istitutiva, la n. 103 del 1975) nella composizione dell’organo della Commissione di vigilanza sulla RAI, derivante dal passaggio del suo, senatore Villari (eletto il 13 novembre 2008), dal gruppo del PD al gruppo Misto (a decorrere dal 4 dicembre 2008, a seguito della sua espulsione dal gruppo PD).
Tale passaggio ha portato la quota del PD da 14 a 13 membri, mentre il gruppo Misto ha acquistato un ulteriore seggio. La composizione dell’organismo parlamentare è stata poi alterata da una serie progressiva di dimissioni dei componenti (del gruppo dell’IDV, quindi di quelli del PD e del PDL, per un totale di 37 componenti su quaranta), cui ha fatto seguito la indisponibilità, da parte dei gruppi parlamentari, a designare i relativi sostituti.
Ciò ha determinato una situazione di paralisi della funzionalità dell’organismo parlamentare: di fronte a tale situazione, si tratta in buona sostanza di valutare se sia “estensibile” in via interpretativa un principio già esistente nell’ordinamento parlamentare con riferimento agli organi di garanzia di nomina presidenziale e che consente di rinnovare integralmente la composizione di un organo che risulti impossibilitato in modo permanente a funzionare (cfr. art.17, comma 4 r.C. per la Giunta delle elezioni).
Sulla base di un parere “gemello” della Giunta per il regolamento della Camera (cfr. seduta del 21 gennaio 2009) e di quella del Senato (cfr. seduta del 22 gennaio 2009), si ritiene configurabile in capo ai presidenti delle Camere il potere di procedere al rinnovo integrale dell’organo stesso, attraverso la revoca di tutti i componenti e la nomina dei nuovi membri. Tale facoltà è esercitabile d’intesa da parte dei due Presidenti, in considerazione del carattere bicamerale dell’organo in questione, al fine di ripristinare un organo dotato di essenziali funzioni di “garanzia costituzionalmente fondate”.
Negli interventi che si sono succeduti (Lanzillotta (PD), Bocchino e Calderisi (PDL)) è emersa, constatata l’eccezionalità della situazione, la necessità di disciplinare in appositi testi normativi le prassi prodottesi in tema di organi di garanzia.

a cura di Piero Gambale