I rifiuti rientrano nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambienteCorte cost., 5 marzo 2009, n. 61

05.03.2009

Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale: a) i rifiuti rientrano nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e, conseguentemente, non può riconoscersi una competenza regionale in materia di tutela dell’ambiente; b) le Regioni, nell’esercizio delle loro competenze, debbono rispettare la normativa statale di tutela dell’ambiente, ma possono stabilire per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (in materia di tutela della salute, di governo del territorio, di valorizzazione dei beni ambientali, etc.) livelli di tutela più elevati. Con ciò certamente incidendo sul bene materiale ambiente, ma al fine non di tutelare l’ambiente, già salvaguardato dalla disciplina statale, bensì di disciplinare adeguatamente gli oggetti delle loro competenze. Si tratta cioè di un potere insito nelle stesse competenze attribuite alle Regioni, al fine della loro esplicazione. Inoltre, è da rilevare che la dizione, ricorrente nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, secondo la quale, in materia di tutela dell’ambiente, lo Stato stabilisce “standard minimi di tutela” va intesa nel senso che lo Stato assicura una tutela “adeguata e non riducibile” dell’ambiente. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo l’art. 14, commi 1, 2, 3 e 6, della L.R. 3 dicembre 2007, n. 31, Valle d’Aosta, in relazione all’art. 117, c. 2, lett. s), Cost., in quanto si tratta di disposizioni che attengono alla stessa definizione di “rifiuto”, riguardanti la materia della tutela ambientale affidata alla competenza esclusiva dello Stato, e che non sono riferibili a nessuna altra competenza propriamente regionale né statutaria né desumibile dal combinato disposto degli artt. 117 Cost. e 10 della L.Cost. n. 3 del 2001. E’dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1, 2, 3, e 6 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 31, Valle d’Aosta (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti). Le disposizioni in esame si pongono infatti in contrasto con i principi di cui all’art. 117 della Costituzione. In particolare, i singoli commi del citato articolo 14 attengono alla stessa definizione di “rifiuto”, riguardano la materia della tutela ambientale affidata alla competenza esclusiva dello Stato, e non sono riferibili a nessuna altra competenza propriamente regionale né statutaria né desumibile dal combinato disposto degli artt. 117 della Costituzione e 10 della Legge Costituzionale n. 3 del 2001.

a cura di Pietro Falletta