In materia di limitazioni alla circolazione dei veicoli, nell’ambito dei centri abitati, si deve considerare legittima la diversità del regime circolatorio in base al tipo, alla funzione ed alla provenienza dei mezzi di trasporto, in particolar modo, qualora la nuova disciplina sia introdotta gradualmente e senza soluzioni di continuità. Ed invero, la parziale limitazione della libertà di locomozione e di iniziativa economica va considerata sempre giustificata quando derivi dall’esigenza di tutela rafforzata di patrimoni culturali ed ambientali di assoluto rilievo mondiale o nazionale, giustificandosi, la gravosità delle limitazioni, anche alla luce del valore primario ed assoluto riconosciuto dalla Costituzione all’ambiente, al paesaggio ed alla salute.
La parziale limitazione della libertà di locomozione e di iniziativa economica va considerata sempre giustificata quando derivi dall’esigenza di tutela rafforzata di patrimoni culturali ed ambientali di assoluto rilievo mondiale o nazionaleCons. Stato Sez. V Sent., 13 febbraio 2009, n. 825
13.02.2009