Quando gli interventi sull’ordine dei lavori hanno la precedenza sulla discussione principale?

09.02.2009

Nella seduta del 27 ottobre 2008, l’onorevole Evangelisti (IDV), intervenendo per un richiamo al regolamento, lamenta di non aver potuto completare un intervento che, a suo avviso, ricadeva nell’ambito dell’art. 41 del r.C (“ I richiami al regolamento o per l’ordine del giorno o per l’ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulla discussione principale”) e che, come tale, aveva la precedenza sulla discussione principale.
La Presidenza ricorda che l’intervento dell’onorevole Evangelisti non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 41 r.C, e come tale va necessariamente collocato o al termine della seduta oppure, in casi di particolare importanza ed urgenza, quando sia esaurita la trattazione del punto dell’ordine del giorno o prima che si passi ad un nuovo punto del medesimo.
Ciò – ricorda la Presidenza – si evince chiaramente dal parere della Giunta per il regolamento del 24 ottobre 1996, relativo all’ambito di applicazione dell’art. 41 r.C., ai sensi del quale gli interventi incidentali previsti all’art. 41 r.C. hanno precedenza sulla discussione principale solo quando i richiami al regolamento o per l’ordine dei lavori vertano in modo diretto e univoco sullo svolgimento e sulle modalità della discussione o della deliberazione o comunque del passaggio procedurale nel quale, al momento in cui vengono proposti, sia impegnata l’Assemblea.
Non vale ad affermare il contrario il precedente, richiamato dalla Presidenza, relativo all’intervento incidentale svolto dall’onorevole D’Antona (PD) nella seduta del 14 ottobre 2008: in quel caso, infatti, l’intervento extra ordinem dell’onorevole D’Antona (PD) non andava a rigore consentito; tuttavia, esso fu reso possibile dalla rinuncia di parte del tempo per gli interventi messo a disposizione del gruppo dell’Italia dei Valori.
Tale rinuncia – ricorda la Presidenza – ha posto in quel caso la stessa Presidenza nella facoltà di consentire tale intervento, cosa che non è possibile nel momento in cui sia il Governo sia il relatore, “titolari dell’interesse all’ordinato svolgimento di questa discussione” non ritengano di poter creare lo spazio per una discussione incidentale.

a cura di Piero Gambale