Le correzioni di forma introdotte ai sensi dell’art. 90, comma 1, del regolamento Camera, possono assumere carattere sostanziale?

09.02.2009

Nel corso della seduta della Camera dei deputati del 28 ottobre 2008, durante l’esame del disegno di legge recante “Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro” (già articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67 del disegno di legge n. 1441, stralciati con deliberazione dall’Assemblea il 5 agosto 2008) (A.C. 1441-quater-A), l’onorevole Quartiani (PD) segnala che, attraverso le correzioni di forma o di coordinamento formale, introdotte ai sensi dell’art. 90, comma 1, r.C. (“Prima che il progetto di legge sia votato nel suo complesso, il comitato dei nove o il Governo può richiamare l’attenzione dell’Assemblea sulle correzioni di forma che esso richieda, e proporre le conseguenti modificazioni sulle quali la Camera delibera”) sono state fatte passare indicazioni che in realtà avrebbero potuto avere forma di emendamenti.
L’onorevole Saglia (PDL), presidente della XI Commissione, ribadisce, all’esito della riunione del Comitato dei nove, che le modifiche riprendono definizioni che sono contenute nell’ordinamento e che consentono di realizzare un coordinamento più efficace delle norme con la legislazione vigente.

a cura di Piero Gambale