Corte costituzionale, 6 febbraio 2009, n. 32 – Sui criteri di successione patrimoniale per i Comuni di nuova istituzione

06.02.2009

Corte costituzionale, 6 febbraio 2009, n. 32

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale promosso dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto

Norme impugnate e parametri di riferimento:
E’ impugnato l’articolo 3 della legge della Regione Veneto 29 marzo 1999, n. 11 (Istituzione del Comune di Cavallino-Treporti). Secondo il rimettente la disposizione impugnata, nel provvedere all’istituzione del Comune di Cavallino-Treporti per scorporo dal Comune di Venezia, non avrebbe fissato criteri idonei a ripartire in modo razionale il patrimonio del Comune di Venezia, rimettendo tale compito all’esclusivo esercizio del potere discrezionale della Provincia.
Sarebbero conseguentemente violati gli artt. 3 (sotto il profilo della ragionevolezza), 97 (principio di legalità) e 117 della Costituzione.

Argomentazioni della Corte:
La Corte osserva preliminarmente come la disciplina legislativa delle conseguenze patrimoniali della divisione in più enti di un preesistente ente territoriale sia sempre stata sommaria a livello nazionale. Anche la legislazione regionale sul riordino dei territori comunali è stata, di regola, scarsamente analitica nella determinazione dei criteri di successione patrimoniale tra Comuni, recando talvolta un rinvio ai principi utilizzati per la successione tra persone giuridiche e prevedendo solo in alcuni casi parametri più specifici (primi fra tutti il territorio e la popolazione coinvolti nel procedimento) per il conferimento del patrimonio al nuovo ente.
Solo alcune leggi regionali (e tra queste va inclusa la legge della Regione Veneto n. 25 del 1992) hanno accompagnato il generico rinvio ai principi riguardanti la successione tra persone giuridiche con un rinvio specifico alla legge istitutiva del nuovo Comune per la determinazione di ulteriori criteri in materia.
E’ in tale contesto normativo nazionale e regionale che deve essere inquadrata la norma della Regione Veneto impugnata. L’articolo 3 in esame, infatti, enuncia espressamente il criterio secondo cui il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive del Comune di Venezia, chiarendo così che la successione abbraccia ogni componente del suo patrimonio. Tale criterio si cumula con i parametri ordinari della popolazione e del territorio interessati dal procedimento. Spetta quindi alla Provincia delegata, nel rispetto di tali criteri legislativi, procedere alla definizione nel dettaglio delle rispettive modalità applicative, e quindi alla concreta attribuzione al Comune di nuova istituzione del patrimonio di competenza. Così inquadrato, il potere della Provincia non risulta affetto da “assoluta indeterminatezza”, e quindi appare conforme al principio di legalità sostanziale).
Del pari infondato è il dubbio che la disciplina impugnata sia irragionevole, in quanto non appare in generale discutibile, sotto il profilo della manifesta irragionevolezza, la pretesa dei nuovi Comuni di succedere, in percentuale, alla sfera patrimoniale del Comune di cui erano in precedenza una frazione.

Decisione della Corte:
La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3 della legge della Regione Veneto 29 marzo 1999, n. 11.

Giurisprudenza richiamata:
– Sull’”assoluta indeterminatezza” del potere demandato ad una pubblica amministrazione “senza l’indicazione di alcun criterio da parte della legge” come lesiva del principio di legalità sostanziale: Corte costituzionale, sentt. n. 150 del 1982 e n. 307 del 2003;
Sul principio per cui non spetta alla legge che disegni un nuovo assetto organizzativo, a pena di incostituzionalità, contenere anche ogni disposizione di dettaglio operativo o attuativo: Corte costituzionale, sent. N. 286 del 1997

a cura di Elena Griglio