Non ogni dato inerente l’ecosistema può costituire oggetto dell’istanza di informazione ambientaleT.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I Sent., 6 febbraio 2009, n. 122

06.02.2009

Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 195/2005, l’informazione ambientale, riguarda qualsiasi informazione circa lo stato dell’ambiente (aria, suolo, territorio, siti naturali ecc.), nonché i fattori (sostanze, energia, rumore, radiazioni, emissioni ecc.) che possono incidere sull’ambiente stesso (TAR Abruzzo, Pescara, 11 aprile 2007 n. 450). Non ogni dato inerente l’ecosistema, peraltro, può costituire oggetto dell’istanza di informazione ambientale, ma solo quelle attinenti a valori che l’ordinamento imputa all’ambiente come bene giuridico distinto dalle sue componenti materiali (in questi termini, TAR Puglia, Bari, sez. II, 27 gennaio 2006 n. 265, che ha escluso che l’istituto in questione possa comprendere la raccolta di informazione riguardanti la manutenzione dei canili ed il randagismo). Esulano dall’informazione ambientale gli atti ed i documenti riguardanti un procedimento di gara relativo all’esecuzione di un’opera pubblica. Le relative informazioni, infatti, non attengono propriamente alla materia ambientale

a cura di Pietro Falletta