Trasporto aereo: riparto di competenze tra Stato e RegioniCorte costituzionale, 30 gennaio 2009, n. 18

30.01.2009

Corte costituzionale, 30 gennaio 2009, n. 18

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dallo Stato avverso la Regione Lombardia

Norme impugnate e parametri di riferimento:

Il ricorrente ha impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Lombardia 9 novembre 2007, n. 29 recante “ Norme in materia di trasporto aereo, coordinamento aeroportuale e concessioni di gestione aeroportuali”, nella misura in cui assoggetta alla medesima disciplina tutti gli aeroporti situati nel territorio regionale , in quanto considerati nodi essenziali di una rete strategica per la mobilità, per il governo del territorio lombardo e per l’economia intera della Regione, senza tener conto della classificazione e distinzione tra aeroporti di interesse nazionale e di quelli di interesse regionale.
In particolare sono censurabili le seguenti disposizioni della legge in esame:
– l’art. 3 del provvedimento in esame contrasta con il reg. 95/93/CEE per diversi aspetti: in primo luogo al comma 1, nella misura in cui prevede che la Regione nomini una propria rappresentanza nel comitato di coordinamento degli aeroporti, viola il disposto dell’art. 5, comma 1 del suindicato regolamento comunitario che tra i soggetti ammessi a partecipare a tale strumento consultivo non inserisce rappresentanti del governo regionale o locale. La norma regionale, quindi, non rispettando le predette disposizioni comunitarie, si pone in contrasto con l’articolo 117, comma 1, della Costituzione.
– l’art. 4 presenta diversi profili di illegittimità costituzionale: la disposizione del comma 2, che attribuisce alla Regione il compito di concorrere a definire i parametri di coordinamento delle fasce orarie, contrasta con l’art. 6 del reg. 793/2004/CEE che, invece, attribuisce tale ruolo in capo allo stato membro, e con l’art. 3 del d.lgs. 172/2007 che istituisce un organismo nazionale, l’ E.N.A.C., chiamato a fissare i parametri di coordinamento in quanto responsabile dell’applicazione del su citato regolamento. Inoltre, il comma 2, lettera e), che riconosce in capo alla Regione il compito di prevedere sanzioni a carico del vettore viola il principio generale posto dal legislatore statale nell’art. 3 del d.lgs. 172/2007 che attribuisce tale funzione all’E.N.A.C. In ultimo, il comma 4, nella misura in cui prescrive che in caso di mancato rispetto dei parametri definiti dagli organi regionali la Regione possa diffidare il coordinatore e possa procederne alla revoca è contrario all’art. 4, comma 5 del reg. 793/2004 che definisce il coordinatore come unico responsabile dell’assegnazione delle bande orarie allo scopo di garantirne la neutralità e l’indipendenza. In proposito si deve prendere in considerazione il disposto dell’art. 18, comma 5 del predetto regolamento che stabilisce che il coordinatore può tener conto anche delle direttrici locali purchè non ostino all’indipendenza del coordinatore stesso, siano conformi alla normativa comunitaria e siano finalizzate ad un utilizzo più efficiente della capacità dell’aeroporto. Pertanto, la disposizione in esame viola l’art. 117, commi 1 e 3, Cost, nonché l’art. 117, comma 2, lettera h), Cost., che attribuisce la competenza legislativa allo Stato in materia di sicurezza, dato che la determinazione della banda oraria non può essere condizionata da interessi locali, ma afferisce alla sicurezza, all’efficienza e alla regolamentazione tecnica del trasporto aereo di competenza dell’ENAC.
– l’ art. 9, in materia di concessioni di gestione aeroportuale contrasta con le previsioni di cui all’art. 704 del Codice della navigazione in quanto prescrive che la Regione , per tutti gli aeroporti che ricadono nel suo territorio, emani proprie direttive relative alle nuove convenzioni sottoscritte fra gestore aeroportuale ed ENAC ( art.9 comma 3), che tali direttive costituiscano linee guida vincolanti per le convenzioni tra gestore aeroportuale ed ENAC (art.9 comma 4), laddove, invece, il citato art. 704, per gli aeroporti di rilevanza nazionale, attribuisce al Ministero dei Trasporti la competenza a rilasciare il titolo concessorio e all’ENAC la stipulazione della relativa convenzione, nel rispetto delle direttive emanate da Ministero dei Trasporti. Il suddetto articolo del Codice della navigazione prevede un ruolo meramente consultivo della Regione nel cui territorio ricade l’aeroporto oggetto di concessione. La disposizione statale detta, dunque, una disciplina uniforme sul territorio nazionale ed è da considerarsi norma di principio nella materia, cui tutte le Regioni devono adeguarsi. Pertanto la disposizione regionale, violando la normativa statale di riferimento che detta i principi fondamentali in materia di aeroporti, contrasta con l’art. 117, comma 3, Cost.
In conclusione, il ricorrente osserva che l’intero impianto della legge regionale n. 29 del 2007 «appare strutturato in funzione dell’esercizio da parte della Regione Lombardia di poteri che l’ordinamento statale riserva unitariamente all’autorità centrale (Ministero dei Trasporti ed ENAC), quando non risultino resi omogenei al livello europeo attraverso il regolamento comunitario» e chiede, pertanto, di valutare se debba essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale n. 29 del 2007.

Argomentazioni della Corte:

La Corte osserva che per valutare le censure sollevate nei confronti della legge regionale, relativamente alla pretesa violazione delle norme costituzionali inerenti al riparto delle competenze legislative, occorre preliminarmente identificare la materia alla quale esse sono riconducibili, alla luce dell’oggetto delle medesime e delle finalità perseguite dagli interventi legislativi nel cui ambito esse si collocano, anche al fine di individuare correttamente gli interessi tutelati.
Si osserva, inoltre, che tale materia è stata oggetto di numerosi interventi normativi comunitari e nazionali, dal cui esame emerge che la disciplina dell’assegnazione delle bande orarie negli aeroporti coordinati risponde, da un lato, ad esigenze di sicurezza del traffico aereo, e, dall’altro, ad esigenze di tutela della concorrenza, le quali corrispondono ad ambiti di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma secondo, lettere e) ed h), Cost).
La legge regionale impugnata nel presente giudizio, pur riguardando sotto un profilo limitato ed in modo indiretto gli aeroporti, non può essere ricondotta alla materia «porti e aeroporti civili», di competenza regionale concorrente. Tale materia – come questa Corte ha già affermato (sentenza n. 51 del 2008) – riguarda le infrastrutture e la loro collocazione sul territorio regionale, mentre la normativa impugnata attiene all’organizzazione ed all’uso dello spazio aereo, peraltro in una prospettiva di coordinamento fra più sistemi aeroportuali. La distribuzione delle bande orarie richiede, infatti, almeno una corrispondenza tra i due aeroporti del volo, quello di partenza e quello di arrivo, oltre che il coordinamento dei voli nello spazio aereo considerato.
Le norme in esame, pertanto, incidono direttamente ed immediatamente sulla disciplina di settori (l’assegnazione delle bande orarie, il rilascio delle concessioni aeroportuali) che sono stati oggetto dei richiamati interventi del legislatore comunitario, e poi del legislatore statale, riconducibili alle materie sopra indicate, attribuite alla competenza esclusiva dello Stato, ex art. 117, comma 2, lettere e) ed h), Cost..

Decisione della Corte:

la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 9 novembre 2007, n. 29 (Norme in materia di trasporto aereo, coordinamento aeroportuale e concessioni di gestione aeroportuali).

Giurisprudenza richiamata:
– Sulla nozione di sicurezza: Corte cost., sentenza n. 42872004;

a cura di Valentina Lepore