La corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall’art. 11, comma 1, della legge 30 luglio 2002, 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 35, quarto comma, della Costituzione.
L’illegalità dell’ingresso in altro Stato deve essere verificata alla stregua della disciplina dello Stato in cui il soggetto favorito intende recarsi e non già della normativa interna. La conclusione è puntualmente confermata dalle disposizioni comunitarie e dalle convenzioni internazionali alle quali l’incriminazione del favoreggiamento dell’emigrazione illegale verso l’estero si presenta connessa, in quanto fonti di obblighi per lo Stato italiano di repressione del fenomeno considerato.