lngresso illegale in altro Stato – Corte costituzionale, 30 gennaio 2009, n. 21

30.01.2009

La corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall’art. 11, comma 1, della legge 30 luglio 2002, 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 35, quarto comma, della Costituzione.

L’illegalità dell’ingresso in altro Stato deve essere verificata alla stregua della disciplina dello Stato in cui il soggetto favorito intende recarsi  e non già della normativa interna. La conclusione è puntualmente confermata dalle disposizioni comunitarie e dalle convenzioni internazionali alle quali l’incriminazione del favoreggiamento dell’emigrazione illegale verso l’estero si presenta connessa, in quanto fonti di obblighi per lo Stato italiano di repressione del fenomeno considerato.

La libertà di emigrazione è riconosciuta dal precetto costituzionale con salvezza degli «obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale», fra i quali possono farsi rientrare quelli di rispetto della legislazione del Paese di accoglienza, nel quadro di accordi di cooperazione internazionale volti a contrastare un fenomeno certamente rilevante anche ai fini della tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico interno, come quello dei flussi migratori clandestini in transito.Corte costituzionale, 30 gennaio 2009, n. 21  (doc 68Kb)
a cura di Vincenzo Antonelli


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