Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e potestà legislativa regionale: un ulteriore chiarimento della Corte

25.01.2009

E’ illegittimo l’art.38, comma II, della legge della Regione Puglia 21 maggio 2002, n.7 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004) nella parte in cui individua le specie di uccelli cacciabili “dalla terza domenica di settembre all’ultimo giorno di febbraio”, perché in contrasto con l’art.18 della legge 11 febbraio 1992, n.157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che determina i periodi di caccia vietando l’attività venatoria oltre il termine del 31 gennaio.

Giudizio di legittimità costituzionale dell’art.38, comma II, della legge della Regione Puglia 21 maggio 2002, n.7 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004)

Il Presidente del consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sottoposto a controllo di costituzionalità l’art.38, comma II, della legge della Regione Puglia 21 maggio 2002, n.7, per contrasto con l’art.117, comma II, lettera s), Cost. A parere del ricorrente, la norma censurata, individuando le specie di uccelli “cacciabili dalla terza domenica di settembre all’ultimo giorno di febbraio” si porrebbe in contrasto con l’art.18 della legge 11 febbraio 1992, n.157 che determina i periodi di caccia vietando l’attività venatoria oltre il termine del 31 gennaio. Essa, pertanto, violerebbe un principio, quale quello di “protezione della fauna”, rivolto al perseguimento di un obiettivo rientrante nella tutela dell’ambiente e dell’ecosistema la cui competenza è attribuita in via esclusiva allo Stato ai sensi dell’art.117, comma II, lettera s), Cost.
La Regione Puglia, costituitasi in giudizio, ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale venga dichiarata inammissibile o comunque infondata sulla base del rilievo per cui la norma censurata riguarderebbe, non tanto l’ambiente, quanto la caccia, materia questa di competenza esclusiva regionale.
La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità della norma impugnata ribadendo che l’art.117, comma II, lettera s), Cost., esprime una esigenza unitaria per ciò che concerne la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, così costituendo un limite a quegli interventi a livello regionale che possano pregiudicare gli equilibri ambientali. Su tali basi, prosegue la Corte, la delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dall’art.18 della legge n.157 del 1992, essendo rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, è da considerarsi rispondente all’esigenza di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui all’art.117, Cost., e costituisce pertanto un standard di tutela uniforme che deve essere rispettato sull’intero territorio nazionale.
Per tali ragioni la Corte costituzionale l’illegittimità dell’art.38, comma II, della legge della Regione Puglia 21 maggio 2002, n.7.

Giurisprudenza richiamata:
– sulla nozione di “tutela dell’ambiente”: Corte cost., sentenza n.536 del 2002

a cura di Chiara Aquili