La disciplina dei rifiuti rientra nell’ambito della “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della CostituzioneCorte cost., 23 gennaio 2009, n. 10

23.01.2009

E’ da dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della L.R. 31 ottobre 2007, n. 29, Puglia. La disciplina dei rifiuti si colloca infatti nell’ambito della “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La norma regionale impugnata – prevedendo un divieto, legato a limitazioni territoriali, allo smaltimento extraregionale dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi – viene a porsi in contrasto con quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 182 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che non prevede specifici divieti, pur manifestando favore verso “una rete integrata ed adeguata di impianti” “per permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi”. Laddove nella disciplina statale l’utilizzazione dell’impianto di smaltimento più vicino al luogo di produzione dei rifiuti speciali viene a costituire la prima opzione da adottare, ma ne “permette” anche altre, nella disciplina regionale impugnata costituisce la soluzione obbligata.

a cura di Pietro Falletta