Accertamento diagnostico “polisonnografia” per la guida di autoveicoli – Corte costituzionale, 23 gennaio 2009, n. 9

23.01.2009

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 della legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 2007, n. 35 (Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria).
La disposizione regionale che impone ai soggetti residenti in una determinata regione, per la circolazione alla guida di autoveicoli per il trasporto di merci di peso superiore a trentacinque quintali, l’obbligo di effettuazione dell’accertamento diagnostico denominato “polisonnografia”, frappone un ostacolo alla libera circolazione di tali soggetti e delle merci da essi trasportate, non solo all’interno della regione, ma anche, necessariamente, tra la stessa e le altre Regioni, in contrasto con il divieto fissato dall’art. 120 della Costituzione.
Al contempo, detta disciplina, nel subordinare l’esercizio dell’attività lavorativa di conducente, per professione abituale, di autoveicoli per il trasporto di carichi superiori ai trentacinque quintali all’effettuazione del predetto esame, limita l’esercizio, da parte dei soli cittadini residenti nella regione, del diritto al lavoro, autonomo o subordinato. Anche sotto tale profilo, dunque, essa si pone in contrasto con il divieto stabilito nell’art. 120 della Costituzione.Corte costituzionale, 23 gennaio 2009, n. 9  (doc 48Kb)
a cura di Vincenzo Antonelli


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