L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il parere AS 488 si è pronunciata in merito all’applicabilità dell’articolo 23-bis, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai servizi di riscossione tributaria.
Nel parere, l’Autorità esclude l’applicabilità delle previsioni contenute nel richiamato articolo 23 bis (obblighi di pubblicità, analisi di mercato, preventiva espressione del parere da parte dell’Autorità Garante) ad un affidamento secondo modalità in house dei servizi di riscossione di carattere tributario. Ad avviso del Garante della Concorrenza, l’articolo 23 bis è applicabile ai soli servizi pubblici locali di rilevanza economica nell’ambito dei quali non rientrano i servizi di riscossione tributaria. Questi ultimi, infatti, in quanto «servizi bancari e finanziari resi a favore della pubblica amministrazione», devono essere propriamente ricondotti «alla disciplina degli appalti pubblici di servizio», così come affermato anche dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Calabria, sez. Reggio Calabria, sentenza 12 febbraio 2004, n. 141).
Il testo del Parere AS488 è disponibile sul sito dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al seguente indirizzo http://www.agcm.it/