Corte costituzionale, 29 dicembre 2008 n. 442 – Non compete alle Province l’onere della TARSU per le istituzioni scolastiche di secondo grado

29.12.2008

Corte costituzionale, 29 dicembre 2008 n. 442

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, promosso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo

Norme impugnate e parametri di riferimento:
Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2 della legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6, nella parte in cui pone a carico delle Province l’onere relativo alla tassa dovuta per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani per le istituzioni scolastiche statali di istruzione secondaria di secondo grado.
La norma impugnata, incidendo sull’individuazione del soggetto passivo di un tributo (la TARSU) da considerare statale, in quanto istituito con legge statale, lederebbe la competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, co. 2, lett. e) sul sistema tributario dello Stato.

Argomentazioni della Corte:
La Corte osserva come la norma di legge regionale impugnata individui un soggetto passivo della TARSU diverso da quello indicato dalla legge statale istitutiva del tributo (l’art. 63, comma 1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507). Secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale disposizione collega, infatti, la debenza dell’istituto non all’immobile, bensì all’attività produttiva di rifiuti esercitata dall’occupante o detentore l’immobile; ne deriva che, per gli edifici adibiti a sede di istituti scolastici, è l’Amministrazione della pubblica istruzione il soggetto passivo dell’imposizione tributaria.
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non è istituita dalla Regione, e quindi non è un tributo regionale, bensì un tributo erariale. Ne deriva che la disposizione impugnata interviene su una materia non attribuita dallo Statuto speciale alla competenza del legislatore regionale, limitata ai soli tributi deliberati dalla Regione; è per altro verso escluso che la disposizione regionale possa essere ricondotta ad altre materie di competenza legislativa regionale elencate dallo Statuto, prima fra tutte la materia del regime degli Enti locali.

Decisione della Corte:
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale del censurato art. 6, comma 2 della legge della Regione Siciliana n. 6 del 2001, sia nella parte in cui individua nelle Province i soggetti passivi della TARSU, per le istituzioni scolastiche di secondo grado, sia, in via consequenziale, nella parte in cui stabilisce che l’onere relativo alla stessa tassa è posto a carico dei Comuni per quanto attiene alle scuole materne, elementari e medie statali.

Giurisprudenza richiamata:
– Sulla debenza della TARSU, legata non all’immobile, bensì all’attività produttiva di rifiuti esercitata dall’occupante o detentore dell’immobile: Corte di cassazione civile, sentenze n. 17617 del 2004 e n. 4944 del 2000;
– Sui tributi erariali istituiti ai sensi della competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, co. 2, lett. e): Corte costituzionale, sent. n. 75 del 2006 e sent. n. 168 del 2008.

e.griglio