Corte Costituzionale, sentenza del 24 ottobre 2008, n. 351 – E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, commi 1 e 2, legge della Regione Lazio n. 8/07 relativo ad una “forma onerosa di spoils system”.

04.12.2008


Corte Costituzionale, sentenza del 24 ottobre 2008,  n. 351.

Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Lazio 13 giugno 2007, n. 8 (Disposizioni concernenti cariche di organi di amministrazione di enti pubblici dipendenti decaduti ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale). La normativa, prevedendo la facoltà per la Giunta regionale di offrire al dirigente che sia automaticamente decaduto dall’incarico, in base ad una disposizione dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, un equo indennizzo in luogo della sua reintegrazione violerebbe, secondo il giudice rimettente, l’art. 97 Cost.. L’art. 1, commi 1 e 2, l. n. 8/2007 della Regione Lazio rappresenterebbe dunque una reintroduzione del meccanismo di spoils system che la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 104 del 2007.

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Lazio 13 giugno 2007, n. 8 (Disposizioni concernenti cariche di organi di amministrazione di enti pubblici dipendenti decaduti ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale).

È in contrasto con l’art. 97 Cost. un sistema di automatica sostituzione dei dirigenti che prescinda dall’accertamento dei risultati conseguiti. Il potere della pubblica amministrazione di risolvere il relativo rapporto di lavoro, è circondato, a differenza che nel settore privato, “da garanzie e limiti posti non solo e non tanto nell’interesse del soggetto da rimuovere, ma anche e soprattutto a protezione di più generali interessi collettivi”. Le garanzie costituzionali poste a tutela del direttore generale dell’ASL si rinvengono nel principio di imparzialità amministrativa e di buon andamento dell’amministrazione, pregiudicati rispettivamente da “un regime di automatica cessazione dell’incarico che non rispetti il giusto procedimento” e da “un sistema di automatica sostituzione dei dirigenti che prescinda dall’accertamento dei risultati conseguiti”.

Le forme di riparazione economica non rappresentano una tutela idonea per la rimozione automatica del direttore generale di azienda sanitaria locale, in quanto “non si attenua in alcun modo il pregiudizio da quella rimozione arrecato all’interesse collettivo all’imparzialità e al buon andamento della pubblica amministrazione”. Inoltre la prevista «forma onerosa di spoils system» determina un aggravamento dei costi per la collettività laddove “all’obbligo di corrispondere la retribuzione dei nuovi dirigenti sanitari, nominati in sostituzione di quelli automaticamente decaduti, si aggiunge quello di corrispondere a questi ultimi un ristoro economico”.

a cura di Daniela Bolognino