Pubblicato il regolamento per la “messa a regime” dell’AIR

14.11.2008

Dopo quasi dieci anni dall’introduzione “a titolo sperimentale” con la legge 50 del 1999 – Legge di semplificazione per il 1998 e tre dalla legge 246 del 2005, che ha ridisciplinato l’istituto (prevedendo l’emanazione entro 180 giorni dei regolamenti attuativi) e dopo ben quattro pareri del Consiglio di Stato, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 novembre il dPCM 11 settembre 2008, n. 170, recante “Disciplina attuativa dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246”.
Il regolamento, secondo quanto disposto dalla legge 246, rinvia ad una successiva direttiva del Presidente del Consiglio la determinazione di contenuti, metodi di analisi e modelli di AIR, ma dispone anche che “in sede di prima applicazione” le amministrazioni provvedano alla redazione delle relazioni AIR in conformità al modello allegato.
Dunque, si conclude il lungo periodo di sperimentazione, che in realtà aveva visto ben poche relazioni AIR realizzate e che è stato ufficialmente definito “deludente” anche nella relazione di invio al Consiglio di Stato della bozza di regolamento, e l’analisi di impatto della regolamentazione viene (a partire dal 18 novembre, data di entrata in vigore del dPCM) “messa a regime”.
Peraltro, su specifica richiesta del Consiglio di Stato, all’art. 7 del regolamento si prevede esplicitamente che le proposte di atti normativi da sottoporre al Consiglio dei Ministri non possano essere iscritte all’ordine del giorno se non sono corredate da un’adeguata relazione AIR (salvo i casi di esclusione ed esenzione).
In questa prospettiva di (auspicabile) immediata attuazione, il dPCM dispone che le relazioni AIR debbano essere predisposte dalle Amministrazioni competenti per tutti gli atti normativi del Governo (tra questi ricomprendendo anche gli atti adottati da singoli Ministri e i regolamenti interministeriali) e che ogni Amministrazione provveda (e comunichi al DAGL) all’individuazione delle “modalità organizzative” necessarie e che il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza (DAGL) istituisca per le attività inerenti all’AIR al proprio interno un ufficio di livello dirigenziale generale.
Vengono, quindi, indicati i contenuti delle relazioni AIR: analisi del contesto, descrizione delle informazioni utilizzate e delle forme di consultazione effettuate, analisi delle principali opzioni rilevanti e, comunque, dell’opzione “zero”, analisi dell’opzione prescelta con particolare riferimento ai conseguenti obblighi informativi e costi amministrativi. Particolare attenzione è stata riservata ai profili di promozione della concorrenza e di liberalizzazione.
Sono, inoltre, individuati i casi di esclusione – disegni di legge costituzionali, in materia di sicurezza e di ratifica di trattati internazionali non comportanti spese (mentre, su richiesta del Consiglio di Stato, non è stata prevista l’esclusione per la legge finanziaria) – e si rimette al DAGL (o al Consiglio dei Ministri) la facoltà di esimere dalla redazione della scheda AIR le amministrazioni che ne facciano motivata richiesta, ma solo per provvedimenti di natura urgente o di particolare complessità e ampiezza.
Il dPCM, infine, rinvia a successivi ulteriori regolamenti la definizione dei criteri generali per le procedure di consultazione e per l’effettuazione dell’altro importante strumento di miglioramento della qualità della regolazione introdotto dalla legge 246, la verifica di impatto della regolamentazione (VIR).
Si tratta di una scelta dovuta alla difficoltà, testimoniata anche e dai numerosi rilievi mossi sul punto nei ricordati quattro pareri dal Consiglio di Stato, di definire soddisfacentemente tali criteri.
È, però, sicuramente apprezzabile – come ha riconosciuto lo stesso Consiglio di Stato – l’emanazione di questo primo regolamento, per la concreta adozione di uno strumento che, come dimostra l’esperienza comparata, può davvero contribuire al miglioramento della qualità della regolazione ed alla riduzione degli oneri amministrativi per cittadini e imprese.

a cura di Giovanni Savini