Sull’esecuzione dei decreti ingiuntivi emessi contro l’azienda Policlinico Umberto I

07.11.2008

Corte costituzionale, 7 novembre n. 364

Giudizio di legittimità costituzionale promosso in via incidentale dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio e dal Consiglio di Stato

Norme impugnate e parametri di riferimento:
Il TAR Lazio e il Consiglio di Stato, nel corso di giudizi di ottemperanza per l’esecuzione di decreti ingiuntivi emessi contro l’azienda Policlinico Umberto I, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, che stabilisce, al primo comma, l’inefficacia nei confronti della suddetta azienda dei decreti ingiuntivi e delle sentenze divenuti esecutivi dopo l’entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, qualora relativi a crediti vantati nei confronti della soppressa omonima azienda universitaria, e, al secondo comma, l’inefficacia dei pignoramenti e l’estinzione dei giudizi di ottemperanza «in base al medesimo titolo pendenti».
Secondo i remittenti, sarebbero violati gli artt. 3, 24, 101, 103, 113, nonché gli artt. 2, 97, 100, 102, 104, 108, 117 della Costituzione; in particolare, sarebbero lesi i principi costituzionali relativi alle attribuzioni dell’autorità giudiziaria e il diritto di difesa delle parti; inoltre, le disposizioni censurate, secondo i remittenti, avrebbero esorbitato dai limiti che devono essere osservati nell’emanazione di norme retroattive, in particolare qualora esse, come nella specie, abbiano caratteristiche provvedimentali.

Argomentazioni della Corte:
Ricostruito sommariamente il contenuto delle principali vicende legislative che hanno accompagnato le sorti del Policlinico Umberto I, la Corte evidenzia – da un lato – come le norme impugnate violino le attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria cui spetta la tutela dei diritti (artt. 102 e 113 Cost.); è evidente, infatti, che proprio l’emissione di provvedimenti idonei ad acquistare autorità di giudicato costituisce uno dei principali strumenti per la realizzazione di tale fondamentale funzione.
Nel contempo, le disposizioni denunciate contrastano con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto in parte vanificano i risultati dell’attività difensiva svolta, sulla cui definitività i creditori del Policlinico Umberto I potevano fare ragionevole affidamento.
L’estinzione dei giudizi pendenti può, infatti, essere ritenuta costituzionalmente legittima solo se le norme che la stabiliscono incidano anche sulla legge regolatrice del rapporto controverso, garantendo la sostanziale realizzazione dei diritti in oggetto.
Per altro verso, se le disposizioni in scrutinio non possono essere definite retroattive in senso tecnico, tuttavia esse, travolgendo provvedimenti giurisdizionali definitivi e incidendo sui regolamenti dei rapporti in essi consacrati, finiscono per avere la stessa efficacia di norme retroattive e per incontrare i medesimi limiti costituzionali per queste enunciati (in materia non penale la legittimità di leggi retroattive è infatti condizionata dal rispetto di altri principi costituzionali e, in particolare, di quello della tutela del ragionevole affidamento).

Decisione della Corte:
La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7.

Giurisprudenza richiamata:
– sulla legittimità dell’estinzione di giudizi pendenti: Corte costituzionale, sent. n. 103 del 1995;
– sulla legittimità delle leggi retroattive in materia non penale: Corte costituzionale, sentt. n. 446 del 2002 e n. 234 del 2007.

a cura di Elena Griglio