L’art. 20 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, deve essere interpretato nel senso che definisce gli obblighi degli Stati membri soltanto per quanto riguarda l’accesso, ma non la connessione dei terzi alle reti di trasmissione e di distribuzione dell’energia elettrica, e che esso non prevede che il sistema di accesso alle reti che gli Stati membri sono tenuti ad attuare debba consentire ai clienti idonei di scegliere discrezionalmente a quale tipo di rete desiderano connettersi. Detto art. 20 deve essere interpretato anche nel senso che non osta ad una regolamentazione nazionale che prevede che gli impianti di un cliente idoneo possano essere connessi alla rete di trasmissione soltanto se il gestore della rete di distribuzione rifiuta, per esigenze tecniche o di gestione imposte, di connettere alla sua rete gli impianti di tale cliente situati nella zona di attività definita nella licenza. Spetta, tuttavia, al giudice nazionale verificare che l’attuazione e l’applicazione di detto sistema avvengano secondo criteri obiettivi e non discriminatori tra gli utenti delle reti.
L’art. 20 della direttiva 2003/54/CEdefinisce gli obblighi degli Stati membri soltanto per quanto riguarda l’accesso dei terzi alle reti di trasmissione e di distribuzione dell’energia elettricaCORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE, Sez. III, 09/10/2008, causa C 239/07
09.10.2008