Segnalazione dell’AGCM sulle discipline regionali in tema di tariffa del servizio idrico integrato.

15.09.2008

Con la segnalazione AS469, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato torna nuovamente ad esprimere i propri rilievi sulla disciplina dettata dalle normative regionali in tema di tariffe del servizio idrico integrato.
Già nello scorso febbraio, infatti, con la segnalazione AS 446 in tema di Interventi di normativa secondaria per la definizione della tariffa del servizio idrico integrato, l’AGCM aveva espresso la propria posizione sull’importanza della definizione, a livello nazionale, di «una uniforme metodologia tariffaria del servizio idrico integrato» al fine di consentire «un effettivo sviluppo in senso concorrenziale del settore dei servizi idrici, superando le disparità ancora esistenti a livello nazionale, le quali assoggettano gestori e utenti rispettivamente a condizioni di remuneratività e oneri tariffari dei servizi anche assai divergenti a seconda degli ambiti operativi».
Nel più recente intervento, oggetto dell’attenzione dell’Autorità è la disciplina dei servizi idrici e ambientali della Regione Emilia Romagna definita dalla L.R. 30 giugno 2008, n. 10.
Con tale intervento normativo, infatti, si stabilisce da un lato che la Regione provveda «alla individuazione della tariffa di riferimento ai fini della proposizione ai soggetti partecipanti alla forma di cooperazione di cui all’articolo 30 (Province e Comuni) della regolazione tariffaria», e dall’altro che «per l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, la Regione si avvale di una struttura organizzativa il cui costo di funzionamento è a carico delle tariffe dei servizi regolati» (articolo 28, commi 2 e 7). Ed ancora, con il medesimo articolato normativo (articolo 30, comma 4) si prevede che «il costo del personale dipendente dagli enti locali partecipanti alla forma di cooperazione dedicato all’esercizio delle funzioni previste nella convenzione…trova copertura nell’ambito della tariffa del servizio».
In tale linea di ragionamento, l’AGCM rileva, in primo luogo, come la Regione non abbia tenuto nella debita considerazione le raccomandazioni già espresse nella precedente Segnalazione AS 446 dello scorso febbraio ad essa stessa già indirizzate in merito alla necessità di evitare autonome definizioni tariffarie in materia di servizi idrici[1]. In secondo luogo, l’Autorità stigmatizza «l’aggravio in tariffa idrica dei costi di strutture e risorse operative autonomamente determinate dalla Regione, in contrasto con specifiche disposizioni normative (v. articolo 154 TUA) e… con l’esigenza di mantenere componenti di costo omogenee nelle diverse gestioni dei servizi idrici a livello nazionale, fondamentale presupposto per l’esplicitarsi di un’effettiva concorrenza – in un settore caratterizzato dall’assegnazione ai diversi operatori di gestioni in monopolio per periodi anche significativamente lunghi – secondo il modello della c.d. yardstick competition».
I testi integrali delle Segnalazioni AS 446 ed AS 469 sono reperibili sul sito internet dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al seguente indirizzo: http://www.agcm.it/

[1] In argomento, l’AGCM ricorda, infatti, come il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Testo Unico Ambientale), sia chiaro nel prevedere in materia di determinazione tariffaria delle competenze esclusive in capo al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, nonché al Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche.
a cura di Luigi Alla