Modificata la disciplina in tema di affidamento dei servizi pubblici locali – art. 23 bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

15.09.2008

L’articolo 23 bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 ha modificato la disciplina dell’affidamento dei servizi pubblici locali dettata dall’articolo 113 del TUEL (d.lgs. 267/2000).
Le novità di maggiore rilievo rispetto al sistema precedente riguardano:
– la previsione secondo cui le nuove disposizioni «si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili». (co. 1)
– l’affermazione del principio in base al quale «il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.» (co. 2)
– la previsione secondo cui l’affidamento della gestione attraverso modalità diverse dalla procedura ad evidenza pubblica è previsto come derogatorio rispetto al regime ordinario è può essere effettuato solo per quelle «situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l’affidamento può avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria». In tal caso è comunque previsto che «…l’ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un’analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l’espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione».
Da rilevare, infine, che il comma 10 dell’articolo 23 bis, dispone che il Governo emani, entro 180 dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, uno o più regolamenti al fine di:
– prevedere l’assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l’osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l’acquisto di beni e servizi e l’assunzione di personale;
– prevedere che, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione, i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;
– operare una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;
– armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l’affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;
– prevedere l’applicazione del principio di reciprocità ai fini dell’ammissione alle gare di imprese estere;
– limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d’esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;
– prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;
– disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;
– prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;
– individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.
Il testo dell’articolo 23 bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, può essere consultato al seguente indirizzo: http://www.parlamento.it/leggi/elelenum.htm
a cura di Luigi Alla