L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella decisione in parola, ha stabilito la non accessibilità della relazione del direttore dei lavori e del collaudatore, previste dall’art. 31 bis l. 109/1994, ai fini dell’eventuale accordo bonario con l’impresa esecutrice dei lavori, anche se l’istanza di accesso è stata proposta nel periodo di vigenza dell’art. 31 bis, nel testo introdotto dalla l. n. 166 del 2002. La Plenaria ha infatti rilevato che l’art. 10 d.P.R. n. 554 del 1999, che ha espressamente sottratto all’accesso ai sensi dell’art. 24 l. n. 241 del 1990, le relazioni del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo, ha continuato ad operare nonostante l’emendamento apportato all’art. 31 bis l. n. 109 del 1994 ad opera dell’art. 7, l. n. 166 del 2002 (che ha eliminato la qualificazione di “riservata” alla relazione del direttore dei lavori e del collaudatore), ciò perché costituisce norma che non è tanto espressione del potere conferito al Governo dall’art. 3 comma 1 lett. c) l. n. 109 del 1994, riguardante le sole procedure di accesso agli atti, quanto, piuttosto, corollario dell’art. 24 l. n. 241 del 1990 e dei principi generali espressi dall’art. 31, secondo il quale le norme sul diritto di accesso hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’art. 17 comma 2, l. n. 400 del1988 previsti dall’art. 24 della stessa legge. Sulla base di queste considerazioni il Consiglio di Stato ne fa conseguire il carattere di norma autonoma rispetto alle disposizioni più strettamente pertinenti i lavori pubblici e l’impossibilità di attribuire alla l. n. 166 del 2002 qualsivoglia effetto abrogativo, anche implicito, all’anzidetta disposizione, ancorché regolamentare. Tali conclusioni sono confortate dal fatto che le relazioni del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell’impresa hanno la finalità di offrire alla stazione appaltante il resoconto delle vicende relative all’esecuzione dei lavori appaltati, cosa che evidenzia come esse non rispondano all’interesse di ambedue le parti ma a quello esclusivo dell’amministrazione che si opponga alle richieste dell’appaltatore. Le esigenze della trasparenza, che agevola il concreto perseguimento dei valori costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità, fondanti l’art. 22 l. n. 241 del 1990, trovano un espresso limite nelle eccezioni tassativamente previste dalla legge, ove l’amministrazione può invece negare l’accesso, per tutelare se stessa di fronte al privato che intenda accedere ad atti interni che riguardino la sfera delle libere valutazioni dell’amministrazione in ordine alla convenienza delle scelte da adottare.
Consiglio di Stato, Ad. Plen., 13 settembre 2007, n. 11 – Non accessibilità delle relazioni del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell’impresa esecutrice dei lavoriConsiglio Stato, Ad. plen.
13.09.2008