Secondo la Corte costituzionale la legge regionale Piemonte n. 32 del 2006 è costituzionalmente illegittima perché ha quella funzione individuatrice della nuova professione di operatore nelle discipline bio-naturali del benessere che, in base ai principi della legislazione vigente, è invece inibita alla potestà legislativa regionale, travalicandone i limiti.
In materia di professioniCorte costituzionale, sentenza n. 93 del 2008
13.08.2008