L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è pronunciata in ordine al potere di disporre la requisizione di edifici privati da adibire a temporanea abitazione dei nuclei familiari in situazione di grave disagio abitativo e in attesa della concessione del contributo alloggiativi ritenendo che esso sia riconducibile alle ipotesi contemplate nell’art. 7, l. n. 2248 del 1865, all. E, solo qualora “per grave necessità pubblica l’autorità amministrativa debba senza indugio disporre della proprietà privata”. La Plenaria ha inoltre chiarito che lo stesso è esercitabile dal sindaco, al posto del prefetto, ma solo se sono presenti eccezionali motivi di assoluta necessità e urgenza tali da non consentire l’intervento del primo,ritenendo che tali non possono essere considerate le situazioni di carenza abitativa sussistenti da diverso tempo o, qualora, in tal maniera, si voglia provvedere alla sistemazione di famiglie rimaste senza tetto in conseguenza di sfratto, o quando la situazione di emergenza sia rivolta a ovviare all’inerzia, protrattasi nel tempo, della stessa amministrazione pubblica, la quale, con la requisizione di alloggi, intenda ovviare a endemiche carenze abitative. Il Consiglio di Stato ha conseguentemente definito che le conseguenze di un provvedimento emesso dal sindaco, ai sensi dell’art. 7, l. n. 2248 del 1865, all. E, al di là delle ipotesi che consentono al medesimo di sostituirsi al prefetto nell’esercizio del potere di requisizione, non possono che ricadere sull’ente locale. Quanto all’individuazione della giurisdizione la pronuncia dispone che il provvedimento di requisizione in uso di immobile da destinare al temporaneo soddisfacimento di una situazione di emergenza abitativa, con destinazione degli alloggi a temporanea abitazione di nuclei familiari destinatari di provvedimenti di sfratto esecutivo, emesso ai sensi dell’art. 7, l. n. 2248 del 1865, all. E, tende a soddisfare bisogni transitori non connessi all’uso del territorio e non si risolve nella successiva ablazione del bene ragione per la quale la relativa controversia non rientra nella materia dell’urbanistica e dell’edilizia e non può essere devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall’art. 34 comma 1,.lg. n. 80 del 1998, come sostituito dall’art. 7 comma 1 lett. b), l. n. 205 del 2000. La domanda di risarcimento del danno per occupazione di un immobile oltre il termine previsto dal provvedimento di requisizione, allorché lo stesso sia stato oggetto di impugnazione innanzi al giudice amministrativo, rientra nella giurisdizione amministrativa, in quanto la condotta illegittima della p.a. trova occasione, collegamento e sviluppo nel provvedimento impugnato, e ciò anche per esigenze di concentrazione e di effettività della tutela giurisdizionale.
Consiglio Stato, Ad. Plen., 30 luglio 2007, n. 10 – Provvedimenti di requisizione di beni privati per grave necessità pubblica
30.07.2008