Sulla riduzione delle spese di funzionamento di enti ed organismi pubblici non territoriali

18.07.2008

Corte costituzionale, 18 luglio 2008 n. 289

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dalle Regioni Veneto, Toscana e Friuli-Venezia Giulia avverso lo Stato

Norme impugnate e parametri di riferimento:
Sono state impugnati gli articoli 22, 26, 27 e 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, che dettano disposizioni per la riduzione delle spese di funzionamento di enti ed organismi pubblici non territoriali. Secondo le ricorrenti, sarebbero violati gli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

Argomentazioni della Corte:
L’articolo 22 del d.l. n.223/2006 prevede una riduzione del 10 per cento degli stanziamenti per l’anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali che adottano una contabilità anche finanziaria; per gli enti ed organismi che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, i costi di produzione per beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi sono ridotti del 10 per cento. Pur rilevando come tra i destinatari della norma siano inclusi anche gli enti ed organismi pubblici non territoriali regionali, la Corte giudica la censura infondata; la norma statale rispetta, infatti, i due requisiti individuati dalla Corte stessa per la fissazione di limiti alla spesa di enti pubblici regionali nell’ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica (fissazione esclusivamente di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, a titolo di transitorio contenimento della spesa corrente; astensione dall’individuazione di strumenti o modalità per il perseguimento di tali obiettivi).
L’articolo 26 introduce un meccanismo sanzionatorio per il mancato rispetto del limite dell’incremento delle spese degli enti pubblici non territoriali fissato dalla legge finanziaria 2005 (art. 1, co. 57 della legge n. 311 del 2004). Anche in questo caso, la questione è infondata, in quanto le previsioni di sanzioni volte ad assicurare i limiti complessivi di spesa (applicate agli enti soggetti a tali limiti) costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica.
L’articolo 27 prevede una nuova riduzione del 10 per cento delle spese delle pubbliche amministrazioni per studi ed incarichi di consulenza esterna, relazioni pubbliche, convegni, pubblicità; la disposizione, tuttavia, non si applica né alle Regioni, né agli Enti locali.
L’articolo 29 prevede la riduzione, a decorrere dal 2006, del 30 per cento della spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche per il funzionamento degli organi collegiali; in caso di inerzia nell’adozione dei relativi adempimenti, è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi a tali organi. La Corte ricorda come, per espressa previsione legislativa, la norma in esame rappresenti per le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, esclusivamente una disposizione di principio che vincola quanto al raggiungimento del risultato finanziario globale, non già nei mezzi per il conseguimento di tale scopo.

Decisione della Corte:
La Corte giudica inammissibili le censure relative agli articoli 27 e 29 e non fondate le censure di cui agli articoli 22, comma 1 e 26 del decreto legge n. 223 del 2006.

Giurisprudenza richiamata:
– Sui principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: Corte costituzionale, sentt. nn. 88 del 2006, 169 del 2007, 120 del 2008;
– Sull’obbligo generale per tutte le Regioni, ivi comprese quelle a Statuto speciale, di contribuire all’azione di risanamento della finanza pubblica: Corte costituzionale, sentt. nn. 82 del 2007, 190 del 2008.

a cura di Elena Griglio