L’art. 2, n. 1, della Direttiva n. 85/337/CEE, va interpretato nel senso che esso non richiede che tutti i progetti destinati ad avere un notevole impatto ambientale siano sottoposti alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale prevista da questa direttiva, bensì che devono esserlo solo quelli che sono citati agli allegati I e II di detta direttiva, nelle condizioni previste all’art. 4 di quest’ultima e fatti salvi gli artt. 1, nn. 4 e 5, e 2, n. 3, della medesima direttiva.
La Corte di Giustizia chiarisce quali progetti sono sottoposti alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale prevista dalla Direttiva n. 85/337/CEECorte Giustizia Comunità Europee, sez. VI, sent. 10-07-2008, n. 156
10.07.2008