Requisiti reddituali per l’erogazione della prestazioni assistenziali e previdenziali – Corte Costituzionale, 27 giugno 2008, n. 233

27.06.2008

La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione.
La rendita INAIL trova il proprio fondamento in particolari fattispecie e nei bisogni da queste sorti per l’inabilità al lavoro derivatane; in seguito, però, come le altre prestazioni previdenziali, può avere la destinazione che il titolare vuole o deve darle, anche in adempimento di doveri familiari, a seconda della concreta situazione che, in presenza di una condizione di non inabilità, sarebbero soddisfatti con i corrispettivi dell’attività lavorativa.
Va ribadito che compete al legislatore, nell’ambito della propria discrezionalità, determinare i requisiti reddituali che condizionano l’erogazione della prestazioni economiche assistenziali e previdenziali e che, soprattutto sul versante delle misure assistenziali, è auspicabile «il miglioramento e la razionalizzazione del sistema, al fine di rendere più efficace la tutela dei diritti di cui all’art. 38 Cost.» .
Corte Costituzionale, 27 giugno 2008, n. 233  (doc 55Kb)
a cura di Vincenzo Antonelli


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