La disciplina degli istituti di tutela ambientale e paesaggistica rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello StatoCorte cost., 27-06-2008, n. 232

27.06.2008

E’ costituzionalmente illegittimo, in riferimento all’art. 117, comma 2, lettera s), Cost. e in relazione all’art. 146, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il comma 4-bis dell’art. 11, L.R. Puglia 23 giugno 2006, n. 17, (Disciplina della tutela e dell’uso della costa), introdotto dall’art. 42, L.R. Puglia 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia) in quanto la norma censurata, consentendo il mantenimento, per l’intero anno, di quelle opere precarie e amovibili di facile rimozione, funzionali all’attività turistico-ricreativa e già autorizzate per il mantenimento stagionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalle normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica, deroga agli istituti di tutela ambientale e paesaggistica, i quali rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato

a cura di Pietro Falletta