Si deve ritenere che ai fini della legittimazione a ricorrere di una associazione non riconosciuta o figura soggettiva equivalente, non rientrante nell’elencazione di cui all’art. 13 della L. n. 349/1986, non può ritenersi sufficiente allegare che la figura soggettiva abbia fra i suoi scopi statutari la tutela ambientale ed operi nella Provincia in cui è posta l’area su cui incide il provvedimento amministrativo contestato o sia stata costituita appositamente per la tutela di quell’area. Un tal tipo di allegazione, infatti, è generica, non consentendo di ritenere comprovati gli elementi qualificanti in concreto la differenziazione della posizione del soggetto ricorrente, quali il collegamento stabile con il territorio interessato, un’azione associativa dotata di adeguate consistenza nonchè rappresentatività degli interessi che si intendono tutelare, anche con riferimento al numero ed alla qualità degli associati, sì da illustrare l’effettività e riferibilità, ad un interesse specificamente delineato, del pregiudizio allegato
Ai fini della legittimazione a ricorrere di una associazione non riconosciuta occorre allegare elementi idonei ad illustrare l’effettività e riferibilità, ad un interesse specificamente delineato, del pregiudizio allegatoCons. Stato, sez. VI, sent. 25-06-2008, n. 3234
25.06.2008