Corte costituzionale, 6 giugno 2008, n. 190
Giudizi di legittimità costituzionale in via principale sollevati dalle Province autonome di Bolzano e Trento avverso lo Stato
Norme impugnate e parametri di riferimento:
Sono censurate le disposizioni di cui ai commi da 587 a 591 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), nella parte in cui pongono in capo alle amministrazioni pubbliche regionali e locali l’obbligo di comunicare annualmente al Dipartimento della funzione pubblica una serie di dati inerenti alla partecipazione di tali amministrazioni a consorzi ed a società. In caso di mancata o incompleta comunicazione di tali dati, è vietata l’erogazione di somme a qualsiasi titolo da parte dell’amministrazione a favore del consorzio o della società. Qualora tale divieto non venga rispettato, è prevista la detrazione dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti dallo Stato all’amministrazione nel medesimo anno di una cifra pari alle spese sostenute nell’anno da ciascuna amministrazione.
Secondo le ricorrenti, le disposizioni impugnate risulterebbero lesive delle competenze legislative provinciali e della relativa autonomia finanziaria, in quanto non introdurrebbero principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, bensì disposizioni di dettaglio; inoltre, sarebbe violata l’autonomia finanziaria degli Enti locali.
Argomentazioni della Corte:
L’art. 1, co. 587 della l. n. 296/2006, nel sancire il citato obbligo informativo in capo alle Regioni e agli Enti locali, costituisce un legittimo esercizio della competenza statale di coordinamento della finanza pubblica, in quanto mira a garantire all’amministrazione statale una adeguata conoscenza della spesa pubblica complessiva al fine di adottare le relative misure di razionalizzazione e contenimento.
Non appare viceversa legittimo il sistema sanzionatorio previsto dai commi 588, 589 e 590 del medesimo art. 1 nel caso in cui le Regioni o gli Enti locali non ottemperino al suddetto obbligo informativo. In particolare, sia il divieto di erogazione di somme in favori di consorzi e società partecipate dalle amministrazioni territoriali, sia il meccanismo di detrazione automatica dai fondi erariali trasferiti appaiono lesivi dell’autonomia di spesa delle Province ricorrenti, nonché dell’autonomia finanziaria degli Enti locali. Tali previsioni sanzionatorie non costituiscono, infatti, principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, in quanto non sono volte ad assicurare il rispetto dei limiti complessivi di spesa imposti alle Regioni e agli Enti locali, che abbiano superato tali limiti.
Decisione della Corte:
E’ dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 588, 589 e 590 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La questione sollevata in riferimento al comma 587 del medesimo art. 1 viene viceversa dichiarata non fondata.
Giurisprudenza richiamata:
– Sul coordinamento da parte dell’amministrazione statale dei dati telematici provenienti dalle amministrazioni regionali e locali, al fine di soddisfare esigenze di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica: Corte costituzionale, sent. n. 240 del 2007;
– Sulla competenza statale di coordinamento della finanza pubblica come limite all’autonomia finanziaria delle Province autonome di Trento e Bolzano: Corte costituzionale, sent. n. 82 del 2007;
– Sull’attitudine a costituire principi di coordinamento della finanza pubblica, vincolanti per le Regioni e le Province autonome, delle previsioni di sanzioni volte ad assicurare il rispetto di limiti complessivi di spesa imposti a Regioni ed Enti locali, che operano nei confronti degli enti che abbiano superato tali limiti: Corte costituzionale, sentt. n. 169 del 2007, n. 412 del 2007.