Tar Lazio, del 20 maggio del 2008, n. 4547.
L’art. 63, comma 3, del d.lgs. n. 165/01 stabilisce che sono devolute “al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative ai comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall’ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all’art. 40 e seguenti del decreto legislativo n. 165/01”.
Le controversie concernenti i procedimenti di contrattazione collettiva sono dunque “attribuite in via esclusiva alla giurisdizione ordinaria”. La circostanza che tale giurisdizione sia specificamente prevista solo allorquando la controversia sia stata promossa da organizzazioni sindacali, dall’ARAN o dalle Pubbliche Amministrazioni, non consente di interpretare la norma nel senso di ritenere attribuita al giudice amministrativo “l’eventuale controversia proposta da un singolo lavoratore in relazione alle procedure di contrattazione collettiva, atteso che in tal caso si perverrebbe alla irragionevole e paradossale conclusione che la giurisdizione appartiene ad un plesso giurisdizionale anziché ad un altro in ragione del carattere individuale, o collettivo, del soggetto che agisce in giudizio”.
Con articolo in questione il legislatore individua con precisione i soggetti legittimati ad instaurare una controversia nella materia de qua, perchè detentori di una posizione differenziata e qualificata che li legittima alla proposizione dell’azione giudiziaria. I singoli lavoratori, non compresi nell’art. 63, comma 3, d.lgs. n. 165/01, devono dunque ritenersi carenti di legittimazione ad agire in ordine alle procedure di contrattazione collettiva. La scelta del legislatore di attribuire la legittimazione ad agire in giudizio agli enti esponenziali dei lavoratori è da ritenersi coerente e non lesiva dell’interesse del singolo dipendente, in quanto “le procedure di contrattazione collettiva sono destinate ad incidere nella sfera giuridica della generalità dei lavoratori”.
(Nel caso in esame è stato ritenuto inammissibile il ricorso proposto dai dipendenti di alcuni Ministeri, inquadrati nelle posizioni economiche C2 e C3 (ex qualifiche VIII e IX) con cinque anni di servizio alla data di entrata in vigore della legge 15 luglio 2002 n. 145, istitutiva della c.d. vice-dirigenza. I ricorrenti richiedevano l’adozione di una pronunzia giudiziale che non soltanto desse atto dell’illegittimità del contegno omissivo dell’amministrazione in relazione all’avvio della procedura per l’attuazione della separata Area della Vicedirigenza, ma che valutasse la fondatezza sostanziale della pretesa fatta valere dagli attori).
http://www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/RM_200804547_SE.doc