Corte costituzionale, 16 maggio 2008, n. 142
Giudizi di legittimità costituzionale in via principale sollevati dalla Regione Lombardia avverso lo Stato
Norme impugnate e parametri di riferimento:
Il giudizio ha ad oggetto la legittimità costituzionale dei commi 1121, 1122 e 1123 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), che:
– istituiscono un Fondo per la mobilità sostenibile nell’ambito dello stato di previsione del Ministero «allo scopo di finanziare interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane nonché al potenziamento del trasporto pubblico», con uno stanziamento di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 (comma 1121);
– destinano le risorse del Fondo, con decreto interministeriale, prioritariamente all’adozione di una serie di misure concernenti, in particolare: il potenziamento dei mezzi pubblici, soprattutto dei meno inquinanti e nell’ambito dei comuni a maggiore crisi ambientale; gli incentivi per l’intermodalità e per la mobilità sostenibile; la valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing; ecc. (comma 1122);
– prevedono la destinazione di una quota non inferiore al 5 per cento del Fondo a favore della mobilità ciclistica (comma 1123).
Le norme impugnate violerebbero, in particolare, gli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonché i principi di leale collaborazione (art. 120), buon andamento (art. 97) e ragionevolezza (art. 3), in quanto interverrebbero in una materia, quella del trasporto pubblico locale, di competenza residuale regionale.
Argomentazioni della Corte:
Per giudicare della legittimità costituzionale del fondo statale sulla mobilità sostenibile, la Corte procede preliminarmente ad esaminare la materia su cui esso incide. Nel merito, la finalità perseguita dalla norme impugnata non è affatto quella di incidere direttamente sulla materia residuale del traffico locale, ma quella di allargare i limiti della sostenibilità ambientale entro i quali detta materia può svolgersi, concedendo alle Regioni un più ampio raggio di azione nello svolgimento delle loro potestà. Detta normativa ricade pertanto nella materia della tutela dell’ambiente, di esclusiva competenza statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
In altri termini, il Fondo si risolve in uno strumento di aiuto offerto alle Regioni stesse perché possano svolgere la loro azione nei limiti del rispetto dell’ambiente. Tuttavia, poiché il Fondo in esame produce effetti anche sull’esercizio delle attribuzioni regionali in materia di trasporto pubblico locale affinché esso si svolga nei limiti della sostenibilità ambientale, si giustifica l’applicazione del principio di leale collaborazione. Nel caso in esame, tuttavia, tale principio non appare contemplato, essendosi attribuito direttamente al Ministro dell’ambiente – senza il previo consenso della Conferenza unificata – il potere di decidere la destinazione delle risorse del Fondo, incluse le quote da destinare allo sviluppo della mobilità ciclistica.
Decisione della Corte:
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1122 e 1123, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui non prevedono che il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei trasporti, sia emanato previa acquisizione del parere della Conferenza unificata.
Giurisprudenza richiamata:
Sul divieto per lo Stato di prevedere finanziamenti in materie di competenza residuale ovvero concorrente delle Regioni: Corte costituzionale, sentt. nn. 50 e 45 del 2008, n. 137 del 2007, nn. 77 e 51 del 2005;
Sulla necessaria applicazione del principio di leale collaborazione nel caso in cui un Fondo statale produca effetti anche sull’esercizio di attribuzioni regionali: Corte costituzionale, sentt. n. 63 del 2008, n.201 del 2007, n. 285 del 2005.