La “società dell’informazione” ed i progetti per la digitalizzazione dell’attività amministrativa

14.05.2008

Corte costituzionale, 14 maggio 2008, n. 133

Giudizi di legittimità costituzionale in via principale sollevati dalla Regione Lombardia avverso lo Stato

Norme impugnate e parametri di riferimento:
Sono impugnati i commi 892, 893, 894 e 895 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), che:
a) prevedono interventi di sostegno economico per la realizzazione di progetti finalizzati alla “società dell’informazione”, nonché all’individuazione delle relative priorità (commi 892 e 895);
b) istituiscono un Fondo per il finanziamento di progetti degli Enti locali per la «digitalizzazione dell’attività amministrativa», stabilendo i criteri di erogazione di tale Fondo, sentita la Conferenza unificata (commi 893 e 894).
Secondo la ricorrente, sarebbero violati, in particolare, il principio di leale collaborazione (art. 120 Cost.), nonché gli artt. 117, 118 e 119 Cost.: il comma 892, infatti, violerebbe le competenze regionali, poiché tra i destinatari degli interventi per lo sviluppo della società dell’informazione includerebbe anche le Regioni e gli Enti locali; il fondo di cui al comma 893, viceversa, finanziando i progetti per la «digitalizzazione dell’attività amministrativa» ed in particolare quelli di «diretto interesse dei cittadini e delle imprese», opererebbe in un ambito «idoneo a determinare una forte incidenza sull’esercizio concreto delle funzioni» in materia di organizzazione amministrativa delle Regioni e degli Enti locali, limitandosi peraltro a prevedere il mero parere della Conferenza unificata (che non costituisce misura adeguata ai fini della leale collaborazione).

Argomentazioni della Corte:
Partendo dalla disamina delle censure relative ai commi 892 e 895, la Corte riconduce le relative disposizioni alle competenze esclusive statali di cui all’art. 117, co. 2, lett. g) (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali) e r) (coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e statale), nella misura in cui si riferiscono all’amministrazione statale. Quando ad essere coinvolte sono invece le amministrazioni regionali e locali, viene in rilievo la sola competenza di cui alla citata lett. r), preordinata ad assicurare una comunanza di linguaggi, procedure e standard omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione.
Nel caso di specie, non si ravvisa una violazione del principio di leale collaborazione: da un lato, le disposizioni censurate si limitano ad individuare le Regioni come aree territoriali su cui svolgere la sperimentazione informatica (peraltro autorizzando una spesa d’importo non particolarmente significativo, pari a dieci milioni di euro annui per il triennio 2007-2009); dall’altro lato, l’attribuzione allo Stato della disciplina del coordinamento informativo risulta prevista a monte dall’art. 14 del Codice dell’amministrazione digitale, che è stato concordato con la Conferenza unificata.
Con riferimento alle censure di cui ai commi 893 e 894, la Corte ritiene che le disposizioni del Fondo per la digitalizzazione dell’attività amministrativa rispondano ad un’esigenza di attrazione in sussidiarietà di funzioni amministrative che richiedono un esercizio unitario, e che peraltro insistono su materie di potestà esclusiva statale (oltre all’art.117, co. 2, lett. r), anche la lett. p)), giacché il Fondo stesso costituisce uno strumento per agevolare lo svolgimento, da parte degli enti territoriali, di quelle funzioni fondamentali loro riconosciute dalla Costituzione.

Decisione della Corte:
La Corte giudica non fondate le questioni sollevate dalla Regione Lombardia.

Giurisprudenza richiamata:
– Sull’estensione e sulla ratio della materia di potestà esclusiva statale “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale”: Corte costituzionale, sentt. n. 17 del 2004 e n.31 del 2005.

a cura di Elena Griglio