Corte costituzionale, 24 aprile 2008, n. 120 – Limiti di spesa per gli enti del servizio sanitario nazionale

24.04.2008

Secondo un consolidato orientamento della Corte le norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplice condizione: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi.

Inoltre, le esigenze di leale collaborazione sono pienamente soddisfatte dalla previsione di un meccanismo di accordo tra lo Stato e gli enti ad autonomia speciale; fermo restando che la disciplina censurata è applicabile  solo in via sussidiaria e transitoria nel caso del mancato raggiungimento di detto accordo.

a cura di Vincenzo Antonelli


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