1. La fattispecie
2. La norma sulle società miste di sperimentazione gestionale in campo sanitario non implica un divieto assoluto di esternalizzazione del servizio.
3. Anche per le prestazioni socio-sanitarie è necessario effettuare una gara
4. Sia che l’attività socio-assistenziale sia considerata servizio pubblico ovvero appalto di servizi la gara è sempre necessaria
5. La società mista non è “in house”
6. La società mista è una forma di partenariato pubblico privato istituzionalizzato
7. Il solo fatto che il socio privato sia scelto tramite procedura di evidenza pubblica non legittima l’affidamento diretto del servizio
8. Il parere del Consiglio di Stato n. 456/2007.
9. Contestualmente alla scelta con gara del socio gestore il servizio, occorre definire quanto meno le caratteristiche principali della gestione stessa (ossia condizioni, modalità e durata).
10. Conclusioni
Quale confine per le società miste. Le società miste di sperimentazione gestionale alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 3.3.08 n. 1 (pdf 191Kb)