Corte costituzionale, 18 aprile 2008, n. 105
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dalla Regione Veneto avverso lo Stato
Norme impugnate e parametri di riferimento:
E’ impugnato il comma 1082 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che il Ministero delle politiche agricole e il Ministero dell’ambiente e del territorio propongono alla Conferenza Stato-Regioni – ai fini della stipula di un accordo – un programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali.
Secondo la Regione ricorrente, la disposizione violerebbe gli artt. 117, 118 e 119 Cost., in quanto interverrebbe in un ambito materiale nel quale la competenza residuale sulle “foreste” si intersecherebbe con quella statale sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; non sarebbe inoltre stata prevista alcuna forma di collaborazione con le Regioni per la definizione del programma; si introdurrebbe un finanziamento a destinazione vincolata contrastante con gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale; si introdurrebbero infine limiti di accesso alle risorse finanziarie definiti solo dal CIPE, con propria delibera, senza prevedere un coinvolgimento delle Regioni.
Argomentazioni della Corte:
La Corte osserva come sullo stesso bene della vita, boschi e foreste insistano due beni giuridici: il bene giuridico ambientale in riferimento alla multifunzionalità ambientale del bosco; il bene giuridico patrimoniale, in riferimento alla funzione economico produttiva del bosco stesso. Sotto il profilo ambientale, viene in rilievo la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, che non esclude che le Regioni possano intervenire stabilendo anche forme di tutela ambientale più elevate. Ne deriva che la competenza regionale in materia di boschi e foreste non solo si riferisce esclusivamente alla funzione economico-produttiva, ma incontra i limiti invalicabili posti dallo Stato a tutela dell’ambiente.
A queste considerazioni si aggiunge il rilievo della natura meramente propositiva del programma quadro in materia forestale, che rappresenta una semplice proposta di accordo presentata dai Ministri competenti alla Conferenza Stato-Regioni. Ne deriva l’inidoneità del programma a violare tanto le competenze regionali come il principio di leale collaborazione, in quanto esso può essere accettato (o non accettato) dalle Regioni in tutto o in parte. Da tali rilievi deriva l’infondatezza anche delle questioni relative alla natura vincolata del fondo ivi previsto (l’accordo Stato-Regioni riguarda, infatti, pure l’accesso a tale fondo), nonché alla definizione con delibera CIPE dei limiti di utilizzabilità di detto fondo.
Decisione della Corte:
La Corte giudica non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Veneto.