L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha adottato una segnalazione sulle modalità di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato.
Sul punto, il Garante della Concorrenza rilevando come l’«omogeneità disciplinare» sia una necessaria precondizione nella prospettiva di una progressiva affermazione nel settore dei servizi idrici di un ambiente concorrenziale esprime della perplessità in riferimento ad alcune recenti iniziative regionali in materia.
A tal proposito, l’Autorità osserva in primo luogo come la disciplina vigente in tema di definizione della tariffa del servizio idrico integrato attribuisca una competenza «esclusiva» al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per l’adozione di un decreto per la definizione delle «componenti di costo» per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici (articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Codice dell’Ambiente).
Il medesimo decreto 152/2006, inoltre, nel testo da ultimo integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, attribuisce al Comitato per la Vigilanza sull’uso delle risorse idriche, la prerogativa tecnica – anch’essa «esclusiva» – di predisporre il metodo tariffario per la determinazione della tariffa con apposita delibera da trasmettere al Ministero, il quale dovrà poi adottare il decreto una volta sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (cfr. articolo 161).
Ill Garante della Concorrenza rileva come il decreto di definizione delle «componenti di costo» assuma un rilievo fondamentale nella disciplina del settore idrico, in quanto rappresenta l’«obbligatorio criterio di riferimento» che le diverse Autorità d’Ambito devono utilizzare per la determinazione della tariffa di base, funzionale alla predisposizione del piano finanziario direttivo dell’attività di ciascun Ambito Territoriale Ottimale.
In tale linea di ragionamento, l’Autorità osserva come solo grazie all’applicazione di una uniforme metodologia tariffaria del servizio idrico integrato si possa attendere un effettivo sviluppo in senso concorrenziale del settore dei servizi idrici, superando le disparità ancora esistenti a livello nazionale. Allo stato attuale, infatti, i gestori e gli utenti sono assoggettati a condizioni di remuneratività e oneri tariffari dei servizi anche molto divergenti a seconda degli ambiti operativi.
In assenza del decreto di cui all’articolo 154 del Codice dell’Ambiente – la disciplina in materia di tariffazione del servizio idrico integrato resta quella delineata dal decreto ministeriale 1 agosto 1996, emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ed indicativo del c.d. “metodo normalizzato”.
A fronte di tale quadro normativo, tuttavia, l’Autorità rileva come alcune Regioni abbiano di recente adottato (Emilia Romagna) – o siano in procinto di adottare (Puglia) – «autonomi metodi tariffari per la regolazione e la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato»[1]. Tali iniziative sollevano alcune perplessità in ragione del pregiudizio arrecato alla «necessità di un’omogeneità disciplinare sull’intero territorio nazionale» ritenuta di fondamentale importanza al fine di garantire la correttezza del «confronto concorrenziale nell’ambito dei servizi idrici».
Con particolare riferimento al caso della Regione Puglia, l’Autorità rileva altresì come alle perplessità di ordine generale, non possano non aggiungersi quelle specifiche derivanti dal fatto che «l’eventuale adozione del prospettato metodo tariffario avverrebbe…in presenza di un palese conflitto d’interessi», posto che la Regione è anche «azionista di controllo» del soggetto gestore dell’ambito (Acquedotto Pugliese S.p.A.) corrispondente all’intero territorio pugliese.
Sul punto, il Garante ricorda anche quanto già osservano in una precedente Segnalazione del 2006 (Segnalazione AS375 del 14 dicembre 2006, Affidamento di servizi pubblici locali aventi rilevanza economica secondo modalità c.d. in house e ad alcuni contenuti della legge delega in materia di tali servizi) nella quale si richiamavano le «conseguenze anticoncorrenziali derivanti dalla circostanza che enti pubblici locali siano al contempo affidatari di servizi, azionisti della società di gestione e componenti degli organismi chiamati a vigilare la medesima».
Ad avviso dell’Autorità, tali conseguenze anticoncorrenziali destano ancora più preoccupazione nel caso della Regione Puglia in ragione del fatto che «gli effetti del conflitto d’interesse risulterebbero ulteriormente aggravati dalla potestà legislativa che…il medesimo ente è intenzionato a esercitare, con la conseguenza che questi sarebbe anche colui che disciplina normativamente la materia per il profilo immediatamente attinente la redditività gestionale».
Di fatto – osserva conclusivamente l’Autorità – «l’eventuale esercizio di tale potestà legislativa da parte delle Regione Puglia potrebbe, altresì, attribuire alla società controllata Acquedotto Pugliese S.p.A. un vantaggio competitivo nei confronti dei concorrenti che operano a livello nazionale nel settore dei servizi idrici, condizionando favorevolmente l’equilibrio economico-finanziario di uno dei principali operatori di tale settore».
Il testo integrale della Segnalazione può essere reperito nella sezione Segnalazioni/Pareri del sito dell’Autorità al seguente indirizzo: http://www.agcm.it/
[1] Il riferimento è al decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna del 13 marzo 2006, n. 49, “approvazione del metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in Emilia-Romagna”, e ad uno schema di disegno di legge predisposto dall’Assessorato bilancio e programmazione della Regione Puglia, avente per oggetto un “metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in Puglia”.