Comunicazione interpretativa della Commissione sull’applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici e concessioni al partenariato pubblico privato istituzionalizzato (IPPP).

10.04.2008

Adottata dalla Commissione una Comunicazione interpretativa in materia di partenariato pubblico-privato. Obiettivo del documento è quello di chiarire la disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici e concessioni applicabile alla realizzazione e gestione del partenariato cd. «istituzionalizzato» – Institutionalised Public-Private Partnerships (IPPP).
L’intervento dell’Esecutivo comunitario si inserisce nell’ambito delle iniziative volte ad assicurare maggiore certezza del diritto sulla disciplina comunitaria in tema di servizi di interesse generale[1].
Gli aspetti sui quali si concentra la Comunicazione riguardano in primo luogo la fase della iniziale realizzazione del partenariato «istituzionalizzato» illustrando i principi e le disposizioni comunitarie che devono essere rispettati e le modalità attraverso le quali il processo di costituzione di queste forme di collaborazione deve essere effettuato.
La Comunicazione dedica poi particolare attenzione alla questione dell’individuazione del socio privato richiamando le disposizioni comunitarie di volta in volta applicabili a seconda dell’oggetto della collaborazione, il procedimento di aggiudicazione da seguire, le informazioni che devono essere rese pubbliche per garantirne l’effettiva possibilità di accesso da parte delle imprese comunitarie potenzialmente interessate, i criteri di selezione e di aggiudicazione trasparenti, non discriminatori e proporzionati da utilizzare nella scelta del socio privato.
In tale linea di ragionamento, inoltre, nella Comunicazione si sottolinea come per garantire trasparenza ed imparzialità del procedimento di costituzione del partenariato dovrebbero essere resi pubblici lo statuto e le norme fondamentali relative all’accordo tra il contraente pubblico ed il socio privato.
La Comunicazione dedica alcune considerazioni anche alla fase successiva alla costituzione della collaborazione, affermando che, in linea di principio, le forme di partenariato istituzionalizzato devono rimanere nell’ambito del loro oggetto/affidamento iniziale e non possono ottenere altri affidamenti in assenza delle prescritte procedure previste dal diritto comunitario degli appalti e delle concessioni.
Nonostante tale affermazione di carattere generale, nel documento si riconosce che a queste forme organizzative della collaborazione tra soggetti pubblici e privati che vengono usualmente impiegate per la costruzione di opere e/o la realizzazione di attività da svolgersi in un lungo arco temporale, debba essere assicurata la «flessibilità necessaria» a garantire un adeguato adattamento al mutamento del contento economico, giuridico e tecnologico di riferimento. Questa flessibilità tuttavia deve essere riconosciuta attraverso modalità che consentano comunque il rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.
In questa prospettiva, dunque, la Commissione auspica che nel bando di gara sia fatta espressa menzione della possibilità di apportare alcune modifiche all’oggetto della collaborazione indicando in modo specifico le previsioni sulle quali potrà effettuarsi la rinegoziazione. Solo in tal modo, infatti, si può fornire agli operatori potenzialmente interessati alla realizzazione del partenariato un quadro complessivo e chiaro dell’intera procedura e consentire di tenerne conto al momento della presentazione della propria offerta.
Infine, nella parte conclusiva della Comunicazione, la Commissione precisa che se da un lato il diritto comunitario riconosce la piena libertà di un soggetto misto pubblico-privato di partecipare – come un qualsiasi altro operatore economico – a delle procedure competitive per l’assegnazione di contratti pubblici, dall’altro, impone il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento ed implica che siano essere prese delle «specific safeguards …to ensure a strict separation of those preparing the call for tenders and deciding on the award of the contract within the contracting entity, on the one hand, and those managing the IPPP, on the other hand, and that no confidential information is passed on from the contracting entity to the public-private entity».
Il testo integrale della Comunicazione può essere reperito al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/ppp_en.htm; mentre il testo integrale della Comunicazione del 20 novembre 2007 può essere reperito al seguente indirizzo http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0725:FIN:IT:PDF

[1] Si veda, da ultimo, la Comunicazione della Commissione del 20 novembre 2007 su I servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo – COM (2007) 725 def.
a cura di Luigi Alla