L’individuazione delle aree interessate ai fini dell’applicazione della legge Galasso deve avvenire mediante atti amministrativiT.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, 3 aprile 2008, n. 2848

03.04.2008

T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, 3 aprile 2008, n. 2848 Nonostante i beni ambientali contemplati dalla legge Galasso siano tutelati da quest’ultima ipso iure, ossia “per la loro intrinseca natura”, l’individuazione in concreto delle specifiche aree interessate deve essere operata, perlomeno a fini di certezza del diritto, mediante atti amministrativi, seppur di valore meramente ricognitivo, volti a definirne i confini (cd. perimetrazione).

a cura di Pietro Falletta