Sulla formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e sul ruolo dell’Agenzia nazionale

28.03.2008

Corte costituzionale, 28 marzo 2008, n. 75

Giudizi di legittimità costituzionale sollevati dalle Regioni Toscana, Valle D’Aosta e Lombardia avverso lo Stato

Norme impugnate e parametri di riferimento:
Le regioni ricorrenti hanno promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 581, 583, 584 e 585 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che, nel riformare il sistema di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, hanno imposto alle amministrazioni stesse – comprese le Regioni e gli Enti locali – di servirsi, per la formazione del proprio personale, di organismi accreditati dall’Agenzia nazionale. Sarebbero conseguentemente violati gli artt. 117 e 118 Cost., in quanto l’attribuzione delle suddette funzioni ad un’amministrazione dello Stato violerebbe la competenza regionale su materie di potestà esclusiva regionale quali la formazione professionale e l’organizzazione degli uffici regionali.

Argomentazioni della Corte:
La Corte risolve la questione attraverso un intervento di interpretazione conforme. Le censure prospettate dalle Regioni si basano, infatti, sul presupposto che le disposizioni impugnate si applichino anche alle amministrazioni regionali e locali; in realtà, l’espressione “pubbliche amministrazioni”, contenuta nei commi impugnati, deve essere interpretata escludendo da tale espressione le Regioni e gli Enti locali. Ne deriva che la riforma del sistema di formazione dei dipendenti pubblici non si applica all’attività di formazione assicurata dalle Regioni e dagli Enti locali, ma solo a quella delle amministrazioni statali.

Decisione della Corte:
La Corte costituzionale giudica non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni ricorrenti.

e.griglio