Corte costituzionale, 14 marzo 2008, n. 63
Giudizi di legittimità costituzionale in via principale sollevati dalle Regioni Veneto e Lombardia avverso lo Stato
Norme impugnate e parametri di riferimento:
E’ censurato l’articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che stabilisce che gli interventi del “Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà” sono disposti sulla base di criteri e modalità fissati dal CIPE, con propria delibera. La disposizione impugnata contrasterebbe, in particolare, con gli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonché con il principio di leale collaborazione.
Argomentazioni della Corte:
Premesso che – secondo costante giurisprudenza della Corte costituzionale – la legge statale non può prevedere nuovi finanziamenti a destinazione vincolata nelle materie di competenza regionale residuale o concorrente, si tratta preliminarmente di valutare se il Fondo in esame incida o meno su una siffatta materia. A tal fine, la Corte osserva come la norma impugnata non possa essere ricondotta ad alcuna materia di competenza esclusiva statale, inclusa la “tutela della concorrenza” (giacché gli aiuti di stato, quando consentiti, rappresentano di fatto una deroga alle regole sulla tutela della concorrenza). Piuttosto, la norma deve essere inquadrata tenendo presenti i settori nei quali operano le imprese in difficoltà destinatarie degli aiuti, che sono riconducibili a competenze regionali (il commercio, l’agricoltura, il turismo, l’industria).
In realtà, il Fondo in esame risulta diretto a perseguire finalità di politica economica che, almeno in parte, sfuggono alla sola dimensione regionale, sicché risulta giustificata la deroga al normale riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni e la conseguente attrazione in sussidiarietà allo Stato della relativa disciplina, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Tale attrazione in sussidiarietà comporta, tuttavia, la necessità che lo Stato coinvolga le Regioni attraverso la preventiva intesa con la Conferenza Stato-Regioni ai fini dell’esercizio dei poteri del CIPE di determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi di cui al Fondo in titolo.
Decisione della Corte:
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 853 della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui non prevede che i poteri del CIPE di determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi di cui al “Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà” siano esercitati d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.