Consiglio di Stato, sentenza 11 marzo 2008, n. 1049.
Non è censurabile per vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento la nota del Direttore centrale delle risorse umane che ha sospeso, a seguito dell’intervenuta ordinanza del Tar Lazio, confermata dal Consiglio di Stato, la procedura per la progressione di carriera dall’area B all’area C e non anche la procedura per la progressione dalla posizione C1 alla posizione C3.
Nei confronti della selezione (passaggio da C1 a C3) riservata al solo personale in posizione C1 “gli appellanti – inquadrati nell’area B – non vantano una posizione qualificata e differenziata rispetto agli altri consociati in possesso dei requisiti per poter accedere dall’esterno, ma mirano a sollecitare l’indizione di un concorso esterno per il reclutamento del personale in qualifica C3”.
(Nel caso in esame alcuni dipendenti dell’ INAIL, inquadrati nella posizione B2, nel prendere atto della sospensione della procedura selettiva interna per la progressione di carriera dall’area B all’area C, al fine di bandire un concorso aperto anche all’esterno, si dolevano della mancata sospensione della procedura selettiva per il passaggio dalla posizione C1 alla posizione C3 – procedura riservata al personale con la qualifica C1 – e rivendicavano l’indizione contestuale di un concorso aperto agli esterni cui potessero partecipare. Nel caso in esame il Consiglio di Stato ha escluso la sussistenza di una posizione giuridica qualificata che legittimasse i dipendenti all’azione).
http://www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/CDS_200801049_SE_6.doc