Illegittimi il Fondo per l’abbattimento delle barriere elettroniche, gli stanziamenti a sostegno delle scuole paritarie, il Fondo per l’inclusione sociale dei migranti

07.03.2008

Corte costituzionale, 7 marzo 2008, n. 50

Giudizi di legittimità costituzionale in via principale sollevati dalle Regioni Veneto e Lombardia avverso lo Stato

Norme impugnate e parametri di riferimento:
Sono impugnati – per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost. – diversi commi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che, rispettivamente:
– istituiscono presso il Ministero per lo sviluppo economico un Fondo per incentivare l’abbattimento delle barriere architettoniche attraverso l’erogazione di contributi ai gestori di attività commerciali (comma 389);
– incrementano gli stanziamenti da destinare alle Scuole non statali (comma 635);
– incrementano il Fondo per le politiche della famiglia (commi 1250, 1251 e 1252);
– incrementano il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità , riservando una quota delle relative risorse al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere (comma 1261);
– istituiscono presso il Ministero per la solidarietà sociale un Fondo finalizzato a favorire l’inclusione sociale dei migranti e delle loro famiglie (comma 1267).

Argomentazioni della Corte:
La Corte richiama preliminarmente la sua consolidata giurisprudenza sull’istituzione di Fondi statali e sui vincoli di destinazione di risorse finanziarie, che a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione – pure nella situazione di perdurante inattuazione dell’art. 119 Cost. – devono ritenersi illegittimi se operanti in materie di competenza regionale residuale ovvero concorrente; in tali materie, infatti, i finanziamenti vincolati statali si risolverebbero in uno strumento, pervasivo, di ingerenza dello Stato nell’esercizio delle funzioni delle Regioni e degli Enti locali.
Con specifico riferimento alle questioni oggetto di impugnazione, la Corte osserva quanto segue:
– il Fondo per l’abbattimento delle barriere architettoniche, avendo come finalità la tutela delle persone diversamente abili, deve essere ricondotto alla materia dei servizi sociali, di potestà residuale delle Regioni; ne deriva conseguentemente una violazione dell’autonomia finanziaria e legislativa delle Regioni;
– i contributi relativi alle scuole paritarie incidono sulla materia “istruzione”, attribuita alla competenza legislativa concorrente; anche tale intervento finanziario appare conseguentemente illegittimo, ferma restando l’esigenza di far salvi gli eventuali procedimenti di erogazione delle risorse finanziarie in corso, anche se non ancora esauriti;
– in relazione al Fondo per le politiche della famiglia, la Corte ne ha già in passato evidenziato la non contrarietà all’art. 119 Cost., in quanto le disposizioni in esso contenute si limitano ad indicare mere finalità di intervento indicate in modo ampio e generico, che in quanto tali non sono idonee a ledere sfere di spettanza regionale. Con le disposizioni oggetto di impugnazione, il legislatore ha inteso concretizzare tale generico proposito, definendo gli interventi da realizzare a valere sul Fondo, che in linea generale sono riconducibili all’ambito materiale dei servizi sociali di spettanza regionale, ma che presentano una connessione anche con le materie di competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, co. 2 lett. h), g) ed l). La collocazione della normativa impugnata all’incrocio di materie attribuite dalla Costituzione alla potestà legislativa statale e regionale, senza che emerga un ambito materiale prevalente, impone di applicare il principio di leale collaborazione, che si traduce nell’obbligo dell’intesa con la Conferenza unificata ai fini della ripartizione – con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia – degli stanziamenti del Fondo;
– il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è stato in passato giudicato dalla Corte costituzionale non lesivo della sfera di autonomia regionale, sicché anche il suo incremento appare non illegittimo; quanto alla destinazione di risorse al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere, la pertinenza dei relativi interventi sia a materie di competenza statale (ordine pubblico e sicurezza, ordinamento penale) che regionale (servizi sociali) impone di richiamare l’obbligatorietà del preventivo parere della Conferenza unificata in sede di adozione del decreto di fissazione dei criteri di ripartizione del fondo;
– il Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati appare costituzionalmente illegittimo, in quanto inerisce a materie regionali quali i servizi sociali e l’istruzione.

Decisione della Corte:
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dei commi 389, 635 e 1267 della legge n. 296 del 1996. Dichiara inoltre l’illegittimità costituzionale dei commi 1252 e 1261, nella misura in cui non prevedono – rispettivamente – l’intesa ed il preventivo parere della Conferenza unificata ai fini della ripartizione – con decreto ministeriale – delle risorse ivi contemplate.

a cura di Elena Griglio