La Corte si pronuncia in tema di rapporti tra leggi ordinarie e CEDU

27.02.2008

Corte costituzionale, 27 febbraio 2008, n. 39

Giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna, sezione di Parma.

Norme impugnate e parametri di riferimento:

Sono impugnati gli articoli 50 e 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) nelle parti in cui, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, fanno automaticamente derivare dalla dichiarazione di fallimento e dalla conseguente iscrizione nel pubblico registro dei falliti la perdita dei diritti civili dell’interessato fino alla pronuncia giudiziale di cancellazione dell’iscrizione nel registro, ancorché questi si trovi nella condizione di richiedere la riabilitazione civile. I parametri di riferimento sono gli articoli 2, 3, 41 e 117 della Costituzione; in particolare, le disposizioni impugnate violerebbero l’articolo 3 della Costituzione perché dispongono un’irragionevole sanzione ed equiparano situazioni diverse, prescindendo da ogni valutazione delle cause del dissesto dell’imprenditore, e contrasterebbero inoltre con i diritti della persona e con il principio della libertà di iniziativa economica e con l’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Argomentazioni della Corte:

La Corte osserva preliminarmente che, secondo la giurisprudenza formatasi prima dell’abrogazione dell’articolo 50 del regio decreto n. 267 del 1942 e nella vigenza del testo originario dell’articolo 142 del medesimo, il riacquisto dei diritti civili e politici, la cui perdita era automaticamente connessa allo stato di fallimento, veniva condizionato al favorevole esito del giudizio di riabilitazione. Così identificati i termini della questione soggetta a scrutinio, ne rileva quindi la fondatezza per contrasto con gli articoli 117, comma I, e 3 della Costituzione, confermando al contempo il principio per cui le norme della CEDU devono essere considerate come interposte e che la loro peculiarità, nell’ambito di siffatta categoria, consiste nella soggezione all’interpretazione della Corte di Strasburgo, alla quale gli Stati contraenti, salvo l’eventuale scrutinio di costituzionalità, sono vincolati ad uniformarsi. Con riguardo agli articoli 50 e 143, la Corte ritiene che essi siano lesivi dei diritti della persona in quanto incidenti sulla possibilità di sviluppare le relazioni con il mondo esteriore e forieri, quindi, di un’ingerenza «non necessaria in una società democratica». Essi, inoltre, stabiliscono in modo indifferenziato incapacità che si protraggono oltre la chiusura della procedura fallimentare e non sono perciò connesse alle conseguenze patrimoniali della dichiarazione di fallimento e, in particolare, a tutte le limitazioni da questa derivanti e violano pertanto l’articolo 3 della Costituzione sotto diversi profili. Essi, infatti, poiché prevedono generali incapacità personali in modo automatico e, quindi, indipendente dalle specifiche cause del dissesto – così equiparando situazioni diverse – e in quanto stabiliscono che tali incapacità permangono dopo la chiusura del fallimento, assumono, in ogni caso, carattere genericamente sanzionatorio, senza correlarsi alla protezione di interessi meritevoli di tutela.

Decisione della Corte:

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 50 e 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel testo anteriore all’entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.

Giurisprudenza richiamata:

– Sulla qualifica delle norme CEDU quali norme interposte: sentenze n. 348 e 349 del 2007

Commenti disponibili on line:

– R. MASTROIANNI, La sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2008 in tema di rapporti tra leggi ordinarie e CEDU: anche le leggi cronologicamente precedenti vanno rimosse dalla Corte costituzionale?, disponibile nel Forum dei Quaderni Costituzionali.
– V. SCIARABBA, Il problema dei rapporti tra (leggi di esecuzione di) vincoli internazionali e leggi precedenti nel quadro della recente giurisprudenza costituzionale, disponibile nel Forum dei Quaderni Costituzionali.

a cura di Chiara Aquili