La valutazione tecnico-discrezionale del Comune al rilascio di un nulla osta paesaggistico non può essere sostituita da quella dello Stato in sede di revoca in autotutela di un’autorizzazioneConsiglio di Stato, sez. VI, 25 febbraio 2008, n. 653

25.02.2008

Consiglio di Stato, sez. VI, 25 febbraio 2008, n. 653

L’Amministrazione statale, all’interno di un procedimento di revoca in autotutela di un provvedimento autorizzatorio, non può sostituire la propria valutazione tecnico-discrezionale a quella del Comune il quale, al momento del rilascio del nulla osta paesaggistico, aveva ritenuto, anche se con motivazione sintetica, l’insussistenza di pregiudizi alla conservazione delle caratteristiche ambientali dei luoghi interessati dall’intervento

* Segnalazione giurisprudenziale dell’unità di ricerca costituita presso il Centro di ricerca sulle amministazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” nell’ambito dell’incarico affidato dal FORMEZ per la realizzazione di un Osservatorio giurisprudenziale in materia di diritto ambientale

a cura di Antonio Leo Tarasco