Il divieto di abbandono di rifiuti è posto a carico unicamente dei responsabili diretti dell’abbandonoT.A.R. Puglia, sez. I, 7 febbraio 2008, n. 375

07.02.2008

T.A.R. Puglia, sez. I, 7 febbraio 2008, n. 375

Il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti di qualsiasi genere, ex art. 192 del d.lgs. 152 del 2006, è possibile unicamente a carico dei responsabili diretti dell’abbandono (ove individuati), ovvero a carico del proprietario o del titolare di diritti reali o personali di godimento sull’area; in tale seconda ipotesi, l’applicazione delle rigorose previsioni ivi previste sarà possibile solo laddove sia dimostrata in capo al proprietario o al titolare di diritti reali o personali di godimento sull’area una condotta dolosa o colposa, che deve essere accertata in pieno contraddittorio con i soggetti interessati.

* Segnalazione giurisprudenziale dell’unità di ricerca costituita presso il Centro di ricerca sulle amministazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” nell’ambito dell’incarico affidato dal FORMEZ per la realizzazione di un Osservatorio giurisprudenziale in materia di diritto ambientale

a cura di Antonio Leo Tarasco