Approvato il secondo decreto correttivo del decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. Codice dell’ambiente)

04.02.2008

Nonostante le numerose difficoltà incontrate nel corso dell’iter legislativo del secondo decreto correttivo del D. Lgs n. 152 del 2006, cosiddetto Codice dell’Ambiente, il Consiglio dei Ministri del 21 Dicembre 2007 ha approvato definitivamente il decreto predisposto dal Ministero dell’Ambiente pubblicato (D. Lgs n. 4 del 16 gennaio 2008, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” pubblicato in G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008).
Il decreto, volto a sanare 6 procedure di infrazioni comunitarie già in corso avverso il nostro paese, introduce delle modifiche consistenti al Codice dell’Ambiente.
Particolare attenzione deve essere rivolta alla nuova Parte Prima, dal titolo “Disposizioni comuni e principi generali”, che consta di sei articoli aggiuntivi (dall’art. 3 bis all’art. 3 sexies) volti ad introdurre i seguenti principi generali del diritto ambientale.
L’art. 3 bis dispone che i principi sulla produzione del diritto ambientale debbano essere considerati principi generali dell’ordinamento in materia di tutela ambientale, adottati ai sensi degli artt. 2, 3, 9, 32, 41, 42, 44 e 117 della Costituzione e potranno, di conseguenza, essere modificati o eliminati solamente con espressa previsione di legge.
L’art. 3 ter introduce il principio dell’azione ambientale secondo cui la tutela dell’ambiente, degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da parte di tutti gli enti pubblici e privati, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi di precauzione e prevenzione, nonché al principio del “chi inquina paga” ex art. 174 Trattato CE.
L’art. 3 quater prevede il principio dello sviluppo sostenibile, che deve essere applicato come criterio per ogni attività pubblica e privata giuridicamente rilevante al fine di individuare un equilibrato rapporto, nell’ambito delle risorse ereditate, tra quelle da trasmettere e quelle da risparmiare.
L’art. 3 quinquies esplicita i principi, già vigenti nell’ordinamento, di sussidiarietà e di leale collaborazione.
L’art. 3 sexies prevede il diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo in attuazione della convenzione di Aarhus (ratificata dall’Italia il 16 marzo 2001).
Il decreto n. 4 del 2008, inoltre, sostituisce integralmente la parte seconda del precedente testo in cui si disciplinavano le procedure di Valutazione di impatto ambientale (VIA) e di Valutazione ambientale strategica (VAS); mentre modifica solamente alcuni aspetti della disciplina delle parti terza e quarta del decreto n. 152 del 2006, in materia di rifiuti e difesa del suolo e tutela delle acque.
In particolare il decreto è volto a delineare in modo chiaro le competenze statali e regionali in materia di VIA e VAS, ad uniformare i procedimenti di valutazione tra Stato e Regioni, ad introdurre le disposizioni in materia di IPPC e ad assicurare la più ampia facoltà di consultazione e di partecipazione pubblica ai procedimenti decisionali, grazie all’utilizzo del web e alla valorizzazione dei processi di Agenda 21.
Si evidenzia peraltro che il decreto, nel riscrivere interamente i procedimenti di adozione della VAS e della VIA, si allinea alla normativa comunitaria prevedendo che le valutazioni avvengano sul progetto definitivo e non più su quello preliminare ed introducendo per la VIA tempi certi di conclusione che non potranno superare i 150 giorni ovvero i 330 giorni in caso di grandi opere. Sulla base delle osservazioni del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia ad esprimere il parere ai sensi della legge delega n. 308 del 2004, inoltre, è stata eliminata la previsione del silenzio rifiuto in caso di mancata pronuncia da parte dell’Autorità competente al rilascio dei provvedimenti: i procedimenti dovranno quindi concludersi sempre con provvedimenti espressi e motivati, e nelle ipotesi di silenzio della Amministrazione competente decorso il termine dei 150 giorni è previsto l’intervento sostitutivo del Consiglio dei Ministri.

a cura di Cecilia Nardelli