Le norme in materia ambientale nella legge n. 222 del 2007, di conversione del “decreto-legge fiscale”

25.01.2008

La legge 29 novembre 2007, n. 222 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale” ha introdotto numerose disposizioni in materia ambientale di particolare rilievo volte, principalmente, ad attribuire al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio i fondi necessari a porre in essere le misure necessarie alla lotta ai cambiamenti climatici Ealla tutela dell’Ambiente.
L’art. 26, comma 1, della legge prevede infatti un contributo straordinario di 20 milioni di euro per le aree protette, per la difesa del mare, per la tutela della biodiversità nel Canale di Sicilia. Lo stesso fondo dovrà inoltre essere utilizzato per l’istituzione e l’avviamento dei Parchi nazionali istituiti ai sensi del comma 4 septies dello stesso articolo (Parco delle Egadi e del litorale trapanese, Parco delle Eolie, Parco dell’Isola di Pantelleria e Parco degli Iblei).
L’art. 26, comma 1 bis, prevede, inoltre, contributo di 10 milioni di euro per attuare le misure gli interventi urgenti di adattamento e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici con particolare riferimento alle “misure di protezione degli ecosistemi e della biodiversità terrestre e marina più compromessi, di difesa e gestione del suolo nelle aree a rischio idrogeologico e a rischio desertificazione, di gestione delle risorse idriche, ripristino delle aree costiere e delle zone umide, con priorità per gli interventi nelle aree esposte a rischio di eventi alluvionali o franosi ovvero a rischio valanga”.
La norma è conseguenza diretta della crescente attenzione riservata anche a livello nazionale alla lotta ai cambiamenti climatici. In tal senso si può ricordare la Conferenza nazionale sui cambiamenti climatici svoltasi nel settembre del 2007 in collaborazione e presso la sede della FAO, nonché la Relazione sul tema dei cambiamenti climatici predisposta dalla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati ed approvata il 28 giugno di quest’anno, quale strumento per consentire all’Italia di partecipare attivamente alla lotta ai cambiamenti climatici e di adempiere agli obblighi previsti in ambito europeo per ottemperare alle previsioni del Protocollo di Kyoto, sulla cui base ha avuto inizio un’approfondita indagine conoscitiva tuttora in itinere.
Parimenti sono state introdotte nell’ordinamento alcune disposizioni volte a garantire il raggiungimento degli obiettivi di Kyoto di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. Si incide infatti sull’art. 1, comma 382 della Legge Finanziaria per il 2007 rafforzando gli incentivi alla produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali con la previsione del rilascio di certificati verdi ovvero con l’applicazione di una tariffa omnicomprensiva agevolata (art. 26, comma 2 e seguenti).
La legge n. 222 del 2007 introduce, infine, le procedure di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto. In particolare si prevede che l’autorizzazione sia rilasciata ai sensi dell’art. 8 della legge 24 novembre 2000, n. 240, che disciplina le modalità di utilizzo dei siti industriali per la sicurezza e l’approvvigionamento strategico dell’energia, prevedendo l’utilizzo della Conferenza dei Servizi, e solamente a seguito di valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Qualora si tratti di impianti collocati in area portuale il giudizio potrà essere espresso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici (articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84) e l’autorizzazione rilasciata costituirà variante del piano regolatore portuale.

a cura di Cecilia Nardelli