Le misure in materia ambientale nella legge finanziaria 2008

25.01.2008

La legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)” contiene numerose norme in materia ambientale. Sempre più spesso, infatti, le misure per garantire la tutela dell’ambiente e del territorio vengono ad essere adottate in provvedimenti di ampio respiro, data l’incidenza delle problematiche ambientali in numerosi settori dell’ordinamento.
All’interno della Legge Finanziaria 2008 oltre a quello che è stato definito “pacchetto energia”, relativo agli incentivi per l’utilizzo delle fonti rinnovabili e alla riforma del meccanismo dei certificati verdi per promuovere la produzione di energia elettrica pulita a livello industriale, sono previsti numerosi interventi che, direttamente od indirettamente, consentono una maggiore valorizzazione e promozione dell’ambiente naturale (incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici, fondi destinati alla gestione di parchi nazionali ovvero di aree marine protette, misure per il condimento delle emissioni di CO2).
In particolare si ricordano le seguenti disposizioni.
L’art. 1, comma 6: la lettera a) incide sull’art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e successive modificazioni, prevedendo la possibilità che i Comuni nello stabilire l’aliquota ICI stabiliscano, a decorrere dal periodo d’imposta 2009, un’aliquota agevolata, inferiore al 4 per mille, per i soggetti che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica e/o termica di uso domestico, relativamente alle sole unità immobiliari oggetto degli interventi, per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili.
L’art. 1, commi 17-24: prevedono numerose agevolazioni tributarie ed incentivi volti a favorire, negli interventi di recupero edilizio, l’adozione di misure per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (tra cui installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di climatizzazione, etc.).
L’art. 1, commi 287-290: prevedono numerose disposizioni in materia edilizia tra cui una detrazione d’imposta per le spese di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e di impianti geotermici a bassa entalpia; la determinazione dell’ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto in via previsionale e l’eventuale conguaglio spettanti ai singoli comuni a fronte della minore imposta derivante dall’applicazione del comma 2-bis, art. 8, del D.Lgs. 504/92 (in materia di riordino della finanza degli enti territoriali,) siano determinati in riferimento alle aliquote e alle detrazioni in vigore al 30 settembre 2007; a decorrere dal 2009, nelle more dell’emanazione dei provvedimenti di attuazione del D.Lgs. 192/05, relativo al rendimento energetico nell’edilizia, il rilascio del permesso di costruire sia subordinato alla certificazione energetica dell’edificio e delle caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche; la sostituzione del comma 1-bis dell’art. 4 del DPR 380/2001 (T.U. in materia edilizia), stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2009 i regolamenti edilizi comunali dovranno prevedere ai fini del rilascio del permesso di costruire, per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per garantire una produzione di energia non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, ed a 5 kW per i fabbricati industriali con superficie non inferiore a 100 metri quadrati.
L’art. 2, commi 35-36: prevedono la scelta alternativa tra la riduzione, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani, nonché dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e la soppressione dei medesimi consorzi, con il trasferimento delle funzioni, dei compiti e delle risorse loro attribuiti dalle Regioni alle Province;
L’art. 2, comma 38: prevede che le Regioni procedano entro il 1° luglio 2008, e fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti , nel rispetto di alcuni criteri generali, tra cui i principi dell’efficienza e della riduzione della spesa.
L’art. 2, comma 41: dispone che, nell’utilizzazione del Fondo di sviluppo delle isole minori, alcuni progetti siano considerati prioritari, tra cui quelli realizzati nelle aree protette e nella rete “Natura 2000”, ovvero quelli improntati alla sostenibilità ambientale (con particolare riferimento all’utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e all’efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette ed alla certificazione ambientale dei servizi);
L’art. 2, commi 75-76: prevedono l’istituzione presso il Ministero dell’ambiente del Nucleo operativo del Corpo Forestale dello Stato di tutela ambientale, con la funzione di concorrere all’attività di repressione dei reati ambientali e di far fronte alle situazioni di maltrattamento degli animali nelle aree naturali protette nazionali e internazionali;
L’art. 2, comma 77: estende gli arruolamenti del Comando dei Carabinieri per la tutela dell’ambiente autorizzati per l’anno 2007 dalla legge finanziaria 2007, articolo 1, comma 574, anche all’anno 2008.
L’art. 2, comma 124: tale comma, incidendo anche sulla Finanziaria 2007, estende l’utilizzo del Fondo rotativo per l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato per l’attuazione del Protocollo di Kyoto, alle pratiche di gestione forestale sostenibile, attuate con interventi volti a ridurre l’impoverimento delle riserve di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste.
L’art. 2, commi 136-174: prevedono il cosiddetto “pacchetto energia” sull’incentivazione delle fonti rinnovabili nonché la riforma del meccanismo dei certificati verdi per promuovere la produzione di energia elettrica pulita a livello industriale.
L’art. 2, commi 162-163: prevedono misure per il contenimento delle emissioni di CO2, ed in particolare: l’istituzione di un Fondo per il risparmio e l’efficienza energetica con una dotazione di 1 milione di euro; il divieto, dal 10 gennaio 2010 della commercializzazione di elettrodomestici appartenenti a classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonché di motori elettrici appartenenti alla classe 3; il divieto, dal 10 gennaio 2011, dell’importazione, distribuzione e vendita delle lampadine ad incandescenza, nonché dell’importazione, distribuzione e vendita degli elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere completamente il collegamento alla rete elettrica.
L’art. 2, comma 176: prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’Ambiente, del “Fondo per la Piattaforma Italiana per lo sviluppo dell’idrogeno e delle celle a combustibile”, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2008;
L’art. 2, comma 177: istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il “Fondo per la promozione di azioni positive in favore di filiere produttive agricole esenti da contaminazioni da Organismi Geneticamente Modificati-OGM”, con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l’anno 2008;
L’art. 2, comma 217: prevede l’adozione di indici e standard energetici ed ambientali necessari per migliorare l’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni in atmosfera delle navi passeggeri in navigazione e in porto, nonché per altre attività, tra cui quelle di ricerca e di individuazione degli impedimenti burocratici, logistici e organizzativi che riducono l’efficienza energetica e incrementano le emissioni del trasporto marittimo.
L’art. 2, commi 287-288: prevedono che gli stanziamenti previsti per gli interventi di edilizia scolastica, penitenziaria e sanitaria siano subordinati a verifiche energetiche tra cui la previsione di misure significative di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché di risparmio idrico
L’art. 2, comma 297: autorizza, per gli interventi per la salvaguardia della città di Venezia, un contributo quindicennale di 4 milioni di euro a decorrere dal 2008.
L’art. 2, commi 328-339: prevedono l’utilizzazione dei 275 milioni di euro (265 milioni per il biennio 2008-2009 e 10 milioni per il triennio 2008-2010) per interventi di varia natura. In particolare si ricordano l’adozione di piani strategici nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori, prevedendo una spesa di 166,5 milioni di euro per l’anno 2008 e 171 per l’anno 2009; l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente, di un fondo dell’entità di 40 milioni di euro (per il biennio 2008-2009) per la promozione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonché per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico; l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente, di un fondo dell’entità di 20 milioni di euro (per il biennio 2008-2009) per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio; l’acquisto dei beni strumentali necessari per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo in materia di ambiente marino e costiero, anche attraverso azioni di sicurezza operativa e di informazione, svolto da strutture specialistiche del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera; l’autorizzazione alla spesa di 10 milioni per il 2008 e 2009 per assicurare il funzionamento ordinario dell’ICRAM; la stipula di Accordi di programma con altre amministrazioni centrali e periferiche e per l’estensione del Piano straordinario di telerilevamento; l’autorizzazione alla spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2008 al fine della definizione e attivazione, da parte del Ministero dell’ambiente, di un programma di interventi di difesa del suolo nei piccoli comuni con significativi fenomeni di dissesto e caratterizzati da estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni; la definizione e attivazione, da parte del Ministero dell’ambiente, sulla base delle richieste dei comuni e delle comunità montane, di un programma di interventi di manutenzione del reticolo idrografico minore e dei versanti che privilegi la realizzazione di opere tradizionali e a basso impatto ambientale, disponendo a tal fine l’utilizzo del 10 per cento delle risorse destinate, per l’anno 2008, alla difesa del suolo dal comma 328; l’istituzione di un fondo, presso il Ministero dell’Ambiente, con una dotazione di 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2008-2010 al fine di potenziare la ricerca sulle interazioni fra fattori ambientali e la salute e favorire lo studio di progetti volti al controllo ed alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera;
L’art. 2, comma 340: istituisce, presso il Ministero dell’Ambiente, il “Fondo nazionale per la ristrutturazione delle reti idriche”, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2008 e di 20 milioni di euro a decorrere dal 2009.
L’art. 2, comma 341: istituisce il fondo per la potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto, finanziato per nove decimi mediante un contributo di 0,5 centesimi di euro per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico;
L’art. 2, comma 342: prevede l’istituzione di un fondo di 50 milioni di euro all’anno per il triennio 2008-2010 per la realizzazione di nuove aree verdi per ridurre l’emissione di gas climalteranti, migliorare la qualità dell’aria e tutelare la biodiversità.
L’art. 2, comma 343: prevede l’istituzione e la gestione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio e la gestione dell’Inventario nazionale delle foreste di carbonio, mediante l’utilizzo di 2 milioni di euro annui;
L’art. 2, comma 349: istituisce, presso il Ministero dell’Ambiente, un fondo di 2 milioni di euro per l’anno 2008, per l’avvio di un programma di valorizzazione e recupero delle ferrovie dimesse;
L’art. 2, commi 351-354: viene istituito, presso il Ministero dell’Ambiente, il Fondo denominato “Un centesimo per il clima” in cui confluiranno le entrate derivanti dalla contribuzione volontaria di un centesimo di euro per ogni litro di carburante acquistato alla pompa per l’autotrazione e per ogni 6 Kw/h di energia elettrica consumata. A decorrere dal 1° gennaio 2008, inoltre le società distributrici (di carburante e di energia elettrica) dovranno versare un contributo aggiuntivo di 1 centesimo di euro per ogni centesimo volontariamente versato. Si prevede inoltre che con decreto ministeriale vengano definite le modalità di gestione del fondo e di attuazione dei contributi previsti e l’istituzione di un comitato di esperti con il compito di verificare l’attuazione delle finalità del fondo;
L’art. 2, comma 378: stabilisce che i comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedano a gestire i canili e i gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati, che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle suddette associazioni;
L’art. 2, comma 389: istituisce, presso il Ministero dell’Ambiente, il Fondo nazionale per la fauna selvatica, destinato agli enti morali che, per conto delle province e delle regioni, gestiscono i centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario.
L’art. 2, comma 562: prevede, alla lettera e), la creazione di un fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla Direttiva 2003/87/CE, da destinare alla “riserva nuovi entranti” dei Piani nazionali di assegnazione delle quote di cui al d.lgs. 216/2006.

a cura di Cecilia Nardelli